Articolo 554 Codice di Procedura Civile
(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)
Pegno o ipoteca a garanzia del credito assegnato
Dispositivo
Se il credito assegnato o venduto è garantito da pegno, il giudice dell'esecuzione (1) dispone (2) che la cosa data in pegno sia affidata all'assegnatario (3) o aggiudicatario del credito oppure ad un terzo (4) che designa, sentite le parti.
Se il credito assegnato o venduto è garantito da ipoteca, il provvedimento di assegnazione o l'atto di vendita va annotato nei libri fondiari (5).
Note
(1) La parola "pretore" è stata sostituita dalle parole "giudice dell'esecuzione" dal D.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.
(2) Il provvedimento di affidamento riveste la forma dell'ordinanza.
(3) Nel l'ipotesi in cui vi siano più assegnatari ma la vendita del pegno sia chiesta da uno soltanto di essi, è necessario che nella relativa istanza siano menzionati anche gli altri, i quali dovranno essere sentiti dal giudice dell'esecuzione.
(4) Il terzo è una persona estranea sia al rapporto obbligatorio intercorrente tra creditore procedente e debitore esecutato che a quello tra quest'ultimo e il terzo pignorato.
(5) Nell'ipotesi in cui il credito ipotecario sia stato assegnato a più creditori, l'annotazione andrà effettuata in proporzione dei crediti di ciascuno, rispettando, ove vi siano, le cause legittime di prelazione.