Articolo 557 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Deposito dell'atto di pignoramento

Dispositivo

(1)Eseguita l'ultima notificazione, l'ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore l'atto di pignoramento e la nota di trascrizione restituitagli dal conservatore dei registri immobiliari (2).

Il creditore iscrive a ruolo il processo presso il tribunale competente per l'esecuzione depositando copie conformi del titolo esecutivo, del precetto, dell'atto di pignoramento e della nota di trascrizione entro quindici giorni dalla consegna dell'atto di pignoramento, a pena di inefficacia del pignoramento stesso. La conformità di tali copie è attestata dall'avvocato del creditore ai soli fini del presente articolo. Nell'ipotesi di cui all'articolo [555], ultimo comma, il creditore deve depositare la nota di trascrizione appena restituitagli dal conservatore dei registri immobiliari (3) (5).

Il cancelliere forma il fascicolo dell'esecuzione (4) (5).

Note

(1) Articolo così sostituito dal D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla L. 10 novembre 2014, n. 162.

(2) L'ufficiale giudiziario che ha eseguito il pignoramento è competente ad effettuare il deposito dell'atto di pignoramento. Egli può effettuare il deposito personalmente oppure servendosi del servizio postale; non può, invece, lasciare tale incarico al creditore pignorante.

(3) La norma indica il termine di 15 giorni per il deposito da parte del creditore pignorante del titolo esecutivo e del precetto. Si tratta di un termine non perentorio ma ordinatorio (si veda art. 154).Tuttavia il debitore, in caso di mancato deposito, potrà far valere la nullità del pignoramento mediante l'opposizione agli atti esecutivi (si veda art. 617).

(4) Si precisa che nel fascicolo dell'esecuzione devono essere inseriti l'atto di pignoramento, la nota di trascrizione, il titolo esecutivo, il precetto, l'eventuale avviso ai creditori iscritti (v.498) e gli eventuali pignoramenti successivi sugli stessi beni, con il vantaggio di riunire le relative procedure (v.561).

(5) I commi 2 e 3 sono stati modificati dall'art. 3, comma 7, lettera o) del D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164. Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023".

Massime giurisprudenziali (3)

1Cass. civ. n. 6426/2009

In tema di esecuzione forzata, il deposito del titolo esecutivo, prescritto dall'art. 557, secondo comma, cod. proc. civ., è volto a consentire al giudice dell'esecuzione di accertare che la parte istante, come affermato nel precetto e nel pignoramento, ha diritto di procedere all'espropriazione immobiliare, ed in mancanza di esso il debitore può far valere, con l'opposizione di cui all'art. 617 cod. proc. civ., la nullità degli atti successivi, entro il termine di decadenza decorrente dalla conoscenza legale di ciascuno di essi; non essendo peraltro previsto un termine per tale adempimento, l'effettuazione del deposito nel corso del giudizio di opposizione impedisce la pronuncia della nullità, in quanto l'intervenuta dimostrazione del possesso del titolo da parte del creditore istante consente di ritenere raggiunto lo scopo perseguito dalla regola violata.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 6426 del 17 marzo 2009)

2Cass. civ. n. 6957/2007

Il deposito del titolo esecutivo e del precetto, onde consentire al giudice di accertare la loro regolarità formale, al fine di procedere all'espropriazione immobiliare, non è soggetto a termine perentorio (art. 557, secondo comma, c.p.c.), e pertanto non è nulla l'ordinanza di vendita, se tali atti sono allegati al fascicolo dell'esecuzione in un momento successivo a quello disposto dalla norma(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 6957 del 22 marzo 2007)

3Cass. civ. n. 2370/1964

In tema di espropriazione immobiliare, il termine di cinque giorni dall'atto di pignoramento, fissato dal secondo comma dell'art. 557 c.p.c. per il deposito, nella cancelleria del tribunale competente per la esecuzione, del titolo esecutivo o del precetto, è ordinatorio e non perentorio. Di conseguenza, non può ritenersi indispensabile, ai fini della validità dell'esecuzione, la certificazione da parte del cancelliere della data precisa in cui il deposito sia stato effettuato dalle parti, restando adempiuto, con la materiale acquisizione del titolo e del precetto al fascicolo del processo esecutivo, il precetto della legge, inteso a consentire al giudice dell'esecuzione di procedere all'accertamento della regolarità formale di detti documenti prima di disporre l'ulteriore corso della espropriazione forzata.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 2370 del 24 agosto 1964)