Articolo 558 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Limitazione dell'espropriazione

Dispositivo

Se un creditore ipotecario estende il pignoramento a immobili non ipotecati a suo favore, il giudice dell'esecuzione può applicare il disposto dell'articolo [496] (1), oppure può sospenderne la vendita fino al compimento di quella relativa agli immobili ipotecati (2).

Note

(1) Nel caso in cui il creditore ipotecario ricomprenda nel beni immobili diversi da quelli ipotecati, il giudice dell'esecuzione può decidere di ridurre il pignoramento ai soli beni ipotecati oppure può sospendere la vendita di quelli non soggetti ad ipoteca fino al compimento di quella relativa ai beni ipotecati. Tali attività possono essere compiute su istanza del debitore o anche d'ufficio.

(2) Il potere del giudice di ridurre il pignoramento o di sospendere la vendita presuppone necessariamente che l'esistenza dell'ipoteca non sia stata contestata.

Massime giurisprudenziali (3)

1Cass. civ. n. 8103/2007

Ai fini dell'individuazione del mezzo di impugnazione avverso la decisione pronunciata in sede di contestazione inerente al procedimento esecutivo, assume rilievo decisivo la qualificazione, espressa o implicita, data dal giudice del merito al rapporto controverso, con la conseguenza che è esperibile l'appello ove l'azione sia stata qualificata come opposizione all'esecuzione, indipendentemente dalla esattezza dell'inquadramento effettuato. (Fattispecie relativa ad opposizione proposta avverso l'eccesso dell'esecutante nell'impiego dei mezzi di espropriazione). (Dichiara inammissibile, Trib. Andria, 8 Aprile 2004).(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 8103 del 2 aprile 2007)

2Cass. civ. n. 702/2006

La riduzione del pignoramento, purché restino assoggettati ad esecuzione solo immobili ipotecati, può essere disposta in base all'art. 496 c.p.c., sebbene ciò comporti che ad essere liberati siano altri beni ipotecati, senza che ciò significhi sottrarre il bene al vincolo della causa di prelazione (che potrà tornare ad essere fatta valere esclusivamente se il credito risulterà insoddisfatto). Difatti, gli artt. 2911 c.c. e 558 c.p.c. perseguono lo scopo che, ad essere pignorati, siano prima gli immobili ipotecati e poi gli altri immobili ma, purché d'espropriazione restino assoggettati immobili ipotecati, non escludono che altri immobili, ipotecati o meno, vi siano sottratti, se si delinea una situazione di eccesso nel ricorso all'espropriazione. (Nella specie, la S.C., sulla scorta del suddetto principio, ha confermato l'impugnata sentenza con la quale era stata rigettata l'opposizione agli atti esecutivi del creditore procedente avverso l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che, con riguardo ad un procedimento di espropriazione relativo ad immobili ipotecati, aveva disposto la riduzione del pignoramento, rilevando l'ammissibilità di quest'ultimo rimedio anche quando i beni assoggettati all'esecuzione risultino tutti ipotecati a garanzia del credito azionato e ciò, a maggior ragione. quando, come nel caso di specie, non si trattava di ipoteca volontaria, bensì di ipoteca iscritta in virtù del medesimo titolo giudiziale con il quale si era proceduto al pignoramento).(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 702 del 16 gennaio 2006)

3Cass. civ. n. 1488/1967

L'art. 558 c.p.c. costituisce una limitazione del potere conferito al giudice dell'esecuzione con l'art. 496 c.p.c., in quanto, disponendo che il giudice dell'esecuzione può applicare il disposto del detto art. 496 nell'ipotesi in cui il creditore ipotecario estenda il pignoramento a immobili non ipotecati a suo favore, esclude che il giudice dell'esecuzione abbia lo stesso potere nell'ipotesi in cui il creditore limiti, invece, il pignoramento ai soli beni ipotecati.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 1488 del 22 giugno 1967)