Articolo 559 Codice di Procedura Civile
(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)
Custodia dei beni pignorati
Dispositivo
Col pignoramento il debitore è costituito custode dei beni pignorati e di tutti gli accessori, compresi le pertinenze e i frutti (3), senza diritto a compenso.
Salvo che la sostituzione nella custodia non abbia alcuna utilità ai fini della conservazione o della amministrazione del bene o per la vendita, il giudice dell'esecuzione, con provvedimento non impugnabile emesso entro quindici giorni dal deposito della documentazione di cui all'articolo [567], secondo comma, contestualmente alla nomina dell'esperto di cui all'articolo [569], nomina custode giudiziario dei beni pignorati una persona inserita nell'elenco di cui all'articolo [179] delle disposizioni di attuazione del presente codice o l'istituto di cui al primo comma dell'articolo [534].
Il custode nominato ai sensi del secondo comma collabora con l'esperto nominato ai sensi dell'articolo [569] al controllo della completezza della documentazione di cui all'articolo [567], secondo comma, redigendo apposita relazione informativa nel termine fissato dal giudice dell'esecuzione.
Il giudice provvede alla sostituzione del custode in caso di inosservanza degli obblighi su di lui incombenti (4).
Note
(1) Tale norma risulta così modificata dal D.L. 35/2005 con decorrenza dal 1 marzo 2006.
(2) Se il debitore viene nominato custode non può più godere in maniera libera dei suoi beni, ma deve amministrarli e conservarli in qualità di ausiliario del giudice.Questi diventa custode in maniera automatica alla data della notifica dell'atto di pignoramento, senza che ci sia bisogno di una nomina, di tutti i beni legati al bene pignorato da un vincolo di dipendenza con il bene pignorato, compresi i frutti e le pertinenze.
(3) Rimangono esclusi dal novero del pignoramento gli arredi che risultano collegati all'immobile solamente da motivi di opportunità economica. Infatti, a questi il pignoramento verrà esteso solo nel caso in cui sia richiesto (si cfr.556).
(4) Il D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".
Massime giurisprudenziali (3)
1Cass. civ. n. 22029/2018
Il custode giudiziale, quale amministratore dei beni pignorati, agisce in giudizio esclusivamente per assicurarne la conservazione e la piena fruibilità nell'interesse dei soli creditori procedenti, allo scopo dell'espropriazione, con la conseguenza che, al momento della cessazione dell'incarico, non si verifica alcun fenomeno successorio con il proprietario debitore, il quale diviene l'unico soggetto legittimato ad esercitare le domande nascenti dal contratto e consequenziali. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che il diritto alla restituzione dei frutti riguardanti un immobile, già sottoposto a pignoramento, decorresse dalla domanda del proprietario debitore e non da quella precedentemente proposta dal custode giudiziale, che aveva abbandonato la causa in seguito alla liberazione del bene dal vincolo).(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 22029 del 11 settembre 2018)
2Cass. civ. n. 924/2013
Nell'ipotesi di detenzione di un immobile pignorato in forza di titolo non opponibile alla procedura esecutiva ai sensi dell'art. 2913 c.c. (nella specie, preliminare di vendita successivo alla trascrizione del pignoramento del bene), è configurabile, in favore del custode giudiziario autorizzato ad agire in giudizio, - quale organo pubblico della procedura esecutiva, ausiliare del giudice - un danno risarcibile che deriva dall'impossibilità di una proficua utilizzazione del bene pignorato e dalla difficoltà a che il bene sia venduto, quanto prima, al suo effettivo valore di mercato; risarcimento sul quale si estende il pignoramento, quale frutto, ex art. 2912 c.c..(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 924 del 16 gennaio 2013)
3Cass. civ. n. 24443/2010
In tema di esecuzione immobiliare, il creditore procedente è obbligato a corrispondere al custode dei beni pignorati l'indennità a questi spettante per l'attività di custodia, nel caso in cui il ricavato della vendita di detti beni non sia stato sufficiente al pagamento del compenso, dovendo invece escludersi che siffatto obbligo gravi sul terzo intervenuto nell'esecuzione, che non abbia provocato atti del procedimento.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 24443 del 2 dicembre 2010)