Articolo 559 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Custodia dei beni pignorati

Dispositivo

Note

(1) Tale norma risulta così modificata dal D.L. 35/2005 con decorrenza dal 1 marzo 2006.

(2) Se il debitore viene nominato custode non può più godere in maniera libera dei suoi beni, ma deve amministrarli e conservarli in qualità di ausiliario del giudice.Questi diventa custode in maniera automatica alla data della notifica dell'atto di pignoramento, senza che ci sia bisogno di una nomina, di tutti i beni legati al bene pignorato da un vincolo di dipendenza con il bene pignorato, compresi i frutti e le pertinenze.

(3) Rimangono esclusi dal novero del pignoramento gli arredi che risultano collegati all'immobile solamente da motivi di opportunità economica. Infatti, a questi il pignoramento verrà esteso solo nel caso in cui sia richiesto (si cfr.556).

(4) Il D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".

Massime giurisprudenziali (3)

1Cass. civ. n. 22029/2018

2Cass. civ. n. 924/2013

3Cass. civ. n. 24443/2010