Articolo 561 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Pignoramento successivo

Dispositivo

Il conservatore dei registri immobiliari, se nel trascrivere un atto di pignoramento trova che sugli stessi beni è stato eseguito un altro pignoramento, ne fa menzione nella nota di trascrizione che restituisce.

L'atto di pignoramento con gli altri documenti indicati nell'articolo [557] è depositato in cancelleria e inserito nel fascicolo formato in base al primo pignoramento (1), se quello successivo è compiuto anteriormente alla udienza prevista nell'articolo 564. In tale caso l'esecuzione si svolge in unico processo (2).

Se il pignoramento successivo è compiuto dopo l'udienza di cui sopra, si applica l'articolo [524] ultimo comma (3).

Note

(1) Sia con l'intervento del conservatore dei registri immobiliari, il quale fa menzione dell'esistenza di un pignoramento precedente nella nota di trascrizione, sia con l'attività del cancelliere, che inserisce il pignoramento successivo nel fascicolo formato per quello precedente, si determina in via automatica la riunione di più pignoramenti.

(2) Nel caso in cui la riunione dei pignoramenti non avvenga in via automatica, è compito del giudice dell'esecuzione disporre, con provvedimenti ordinatori, la riunione dei due pignoramenti.

(3) Se il pignoramento successivo, che ha ad oggetto gli stessi beni, viene effettuato successivamente alla prima udienza fissata per l'autorizzazione della vendita (si cfr.5632), la riunione dei due pignoramenti in un unico processo si determina in ogni caso, ma il secondo pignoramento ha solamente l'effetto di un intervento tardivo (si veda524).

Massime giurisprudenziali (3)

1Cass. civ. n. 23847/2008

Il creditore, in forza del medesimo titolo esecutivo, può procedere a più pignoramenti dello stesso bene in tempi successivi, senza dover attendere che il processo di espropriazione aperto dal primo pignoramento si concluda, atteso che il diritto di agire in esecuzione forzata non si esaurisce che con la piena soddisfazione del credito portato dal titolo esecutivo. In tal caso non si ha una situazione di litispendenza nel senso previsto dall'art. 39 cod. proc. civ. - la cui applicazione postula la pendenza di più cause, aventi in comune le parti, la "causa petendi" ed il "petitum", incardinate dinanzi a distinte autorità giudiziarie e non davanti allo stesso giudice - ed alla pluralità di procedure così instaurate può ovviarsi con la loro riunione "ex" art. 493 cod. proc. civ., senza che ciò comporti un pregiudizio per il debitore, poiché, in presenza di un pignoramento reiterato senza necessità, il giudice dell'esecuzione, applicando l'art. 92 cod. proc. civ., può escludere come superflue le spese sostenute dal creditore procedente per reiterarlo ed il debitore può proporre opposizione contro una liquidazione delle spese che si estenda al secondo pignoramento.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 23847 del 18 settembre 2008)

2Cass. civ. n. 4213/2007

In riferimento all'esecuzione forzata ricadente su una pluralità di beni immobili di uno stesso debitore sito in diverse circoscrizioni giudiziarie, laddove la competenza territoriale appartiene, per il combinato disposto degli artt. 21 e 26 c.p.c., ad ogni tribunale in cui si trova una parte dei beni pignorati, qualora alcuni di questi beni siano stati già pignorati, e al primo segua un successivo pignoramento, la competenza spetta, ex art. 561 c.p.c., al tribunale dove già pende il precedente processo esecutivo; qualora il secondo pignoramento sia iniziato dopo che per i beni pignorati con il precedente pignoramento si è già tenuta la prima udienza fissata per l'autorizzazione alla vendita, per gli altri beni si procede presso lo stesso tribunale ad un processo separato.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 4213 del 23 febbraio 2007)

3Cass. civ. n. 6549/1985

La riunione in un'unica esecuzione forzata di più pignoramenti sul medesimo immobile, a norma dell'art. 561 c.p.c., configura effetto direttamente disposto dalla legge, e da attuarsi mediante l'intervento del conservatore immobiliare (annotazione del primo pignoramento nella nota di trascrizione relativa al secondo) e del cancelliere (inserimento del pignoramento successivo nel fascicolo formato con quello anteriore). Qualora, per qualsiasi ragione, non operi l'indicato automatico meccanismo, spetta al giudice dell'esecuzione di provvedere alla riunione, con atti di natura ordinatoria, che sono espressione del potere generale di direzione del processo esecutivo e non sono qualificabili come atti di esecuzione. Da ciò consegue che detta riunione non compete soltanto al giudice dell'esecuzione, e che, in difetto di un suo intervento, può provvedervi anche il tribunale, adito con opposizione proposta a norma dell'art. 617 c.p.c. contro un atto esecutivo, ove sia rilevante, al fine della decisione, dare attuazione a quella situazione processuale imposta dalla legge.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 6549 del 20 dicembre 1985)