Articolo 561 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Pignoramento successivo

Dispositivo

Note

(1) Sia con l'intervento del conservatore dei registri immobiliari, il quale fa menzione dell'esistenza di un pignoramento precedente nella nota di trascrizione, sia con l'attività del cancelliere, che inserisce il pignoramento successivo nel fascicolo formato per quello precedente, si determina in via automatica la riunione di più pignoramenti.

(2) Nel caso in cui la riunione dei pignoramenti non avvenga in via automatica, è compito del giudice dell'esecuzione disporre, con provvedimenti ordinatori, la riunione dei due pignoramenti.

(3) Se il pignoramento successivo, che ha ad oggetto gli stessi beni, viene effettuato successivamente alla prima udienza fissata per l'autorizzazione della vendita (si cfr.5632), la riunione dei due pignoramenti in un unico processo si determina in ogni caso, ma il secondo pignoramento ha solamente l'effetto di un intervento tardivo (si veda524).

Massime giurisprudenziali (3)

1Cass. civ. n. 23847/2008

2Cass. civ. n. 4213/2007

3Cass. civ. n. 6549/1985