Articolo 562 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Inefficacia del pignoramento e cancellazione della trascrizione

Dispositivo

Se il pignoramento diviene inefficace per il decorso del termine previsto nell'articolo [497], il giudice dell'esecuzione con l'ordinanza di cui all'articolo 630 dispone che sia cancellata la trascrizione [disp. att. [172] (1).

Il conservatore dei registri immobiliari provvede alla cancellazione su presentazione dell'ordinanza.

Note

(1) Il termine di novanta giorni di cui all'art. 497 inizia a decorrere dal compimento dell'atto, ossia dalla notifica del pignoramento al debitore, con cui gli si ingiunge di non disporre dei beni identificati nell'atto stesso. Diversamente, la trascrizione del pignoramento, riguarda gli effetti sostanziali che l'atto spiega nei confronti dei terzi, in quanto consiste nel mezzo con cui è possibile avere contezza dell'inizio dell'esecuzione su quei beni (2643 c.c.). Se entro il termine di cui sopra il creditore non procede al deposito dell'istanza di vendita, il pignoramento diventa inefficace e il G.E., dopo aver sentito le parti, dichiara con ordinanza l'estinzione del processo (v.630). Con lo stesso provvedimento, inoltre, dispone che sia cancellata la trascrizione.