Articolo 564 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Facoltà dei creditori intervenuti

Dispositivo

Note

(1) E' bene precisare che solamente i creditori muniti di titolo possono proporre l'istanza di vendita, oppure possono proporre domanda di sostituzione del custode o, ancora, fare istanza di assegnazione. Diversamente, i creditori che sono intervenuti tempestivamente, ma che sono privi di titolo non sono titolari di alcun potere d'impulso, ovvero non possono provocare i singoli atti dell'espropriazione.Si precisa, inoltre, che l'esistenza del titolo esecutivo va valutata non al momento dell'intervento, ma nel momento in cui, una volta intervenuta la rinunzia da parte del creditore pignorante, l'interesse del creditore intervenuto a far proseguire il processo esecutivo diventa attuale e concreto.

(2) L'intervento si ritiene tempestivo fino al momento in cui il giudice dell'esecuzione non abbia autorizzato la vendita. In tal modo, è possibile consentire ai creditori non muniti di titolo esecutivo, ma che sono intervenuti tempestivamente, di avvalersi del riconoscimento ai sensi dell'art. 499 del c.p.c., V e VI comma.

Massime giurisprudenziali (3)

1Cass. civ. n. 22483/2014

2Cass. civ. n. 689/2012

3Cass. civ. n. 1994/1973