Articolo 565 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Intervento tardivo

Dispositivo

Note

(1) Articolo così modificato dal D.L. 35/2005 con decorrenza dal 1 marzo 2006.

(2) L'udienza a cui la norma in analisi si riferisce è quella di cui al precedenteart. 564 del c.p.c., ovvero la prima udienza fissata per l'autorizzazione della vendita.

(3) Si tratta dell'udienza che viene celebrata per la formazione del progetto di distribuzione (si vedaart. 596 del c.p.c.).

Massime giurisprudenziali (4)

1Cass. civ. n. 6432/2015

2Cass. civ. n. 7296/2003

3Cass. civ. n. 1505/1967

4Cass. civ. n. 90/1965