Articolo 566 Codice di Procedura Civile
(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)
Intervento dei creditori iscritti e privilegiati
Dispositivo
I creditori iscritti e i privilegiati che intervengono oltre l'udienza indicata nell'articolo 564 secondo comma, ma prima di quella prevista nell'articolo [596], concorrono alla distribuzione della somma ricavata in ragione dei loro diritti di prelazione, e, quando sono muniti di titolo esecutivo, possono provocare atti della espropriazione (1) (2).
Note
(1) Il creditore procedente deve avvisare i creditori iscritti o privilegiati di cui all'art. 498, che non sono intervenuti. L'omissione di tale avviso viene considerata inosservanza colpevole di un obbligo imposto da una norma giuridica, concretando un fatto illecito, le cui conseguenze dannose dovranno essere risarcite ai sensi dell'art. 2043 c.c..
(2) I creditori iscritti e privilegiati, anche nel caso in cui intervengano tardivamente, vengono preferiti ai creditori chirografari anche se intervenuti tempestivamente. Questo effetto si produce purché il loro intervento sia spiegato precedentemente all'udienza fissata per la distribuzione. Diversamente, se l'intervento dei creditori iscritti e privilegiati si verifica successivamente a tale udienza, ma prima che la somma ricavata venga ricavata, essi possono far valere i loro diritti di prelazione solo nei confronti dei creditori chirografari intervenuti tardivamente.
Massime giurisprudenziali (3)
1Cass. civ. n. 774/2016
In caso di intervento tardivo, oltre il termine di cui all'art. 499, comma 2, c.p.c., del creditore privilegiato che versi in una delle condizioni cui all'art. 499, comma 1, c.p.c., il credito si ha per disconosciuto, restando preclusa l'attivazione del subprocedimento di verificazione regolato dalla norma, senza che da ciò, peraltro, derivi l'inammissibilità dell'intervento stesso attesa la prevalenza della disciplina di cui all'art. 551 c.p.c. ovvero, per le espropriazioni mobiliari presso il debitore e per le espropriazioni immobiliari, degli artt. 528 e 566 c.p.c., sicché detto creditore, per assicurarsi almeno il diritto all'accantonamento in sede di distribuzione, è tenuto a presentare specifica istanza e a dimostrare di aver agito, entro i trenta giorni dalla data dell'intervento tardivo, per conseguire il titolo esecutivo mancantegli nei confronti dell'esecutato. (Rigetta, Trib. Vicenza, 03/12/2012).(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 774 del 19 gennaio 2016)
2Cass. civ. n. 6082/2015
In tema di surrogazione nell'ipoteca, il creditore surrogante che spieghi intervento nel processo esecutivo dopo la vendita del bene e l'emissione del decreto di trasferimento, partecipa alla distribuzione della somma ricavata con la prelazione spettante all'originario creditore ipotecario, senza necessità di annotazione della vicenda traslativa ai sensi dell'art. 2843 c.c., atteso che, per effetto della vendita forzata, la garanzia reale si trasferisce sul prezzo e la surrogazione è, di per sé sola, sufficiente a trasferire il diritto di essere soddisfatto con preferenza su tale prezzo.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 6082 del 26 marzo 2015)
3Cass. civ. n. 11565/2013
Nella procedura esecutiva per espropriazione immobiliare, il termine stabilito dall'art. 566 cod. proc. civ. per gli interventi tardivi dei creditori iscritti e privilegiati è unico per tutti i creditori, essendo costituito dall'udienza in cui, avvisate le parti dell'avvenuto deposito del progetto di distribuzione, il giudice dell'esecuzione è messo in condizione di dichiarare, in assenza di contestazioni, l'esecutività del progetto; deve, pertanto, escludersi che il suddetto termine possa decorrere, per ciascun creditore, dal momento in cui ha ricevuto l'avviso suddetto.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 11565 del 14 maggio 2013)