Articolo 576 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Contenuto del provvedimento che dispone la vendita

Dispositivo

Note

(1) Il giudice dell'esecuzione con ordinanza dispone la vendita all'incanto quando la vendita senza incanto non è andata a buon fine.

(2) Nell'ipotesi in cui l'immobile costituisca un'unità colturale non potrà avere luogo la divisione in lotti (si cfr.577), proprio perché il frazionamento ostacola una coltivazione produttiva e razionale coltivazione. Negli altri casi, il frazionamento in più lotti si risolve in tante vendite quanti sono i lotti.

(3) Al fine di definire quale sia il prezzo base, il giudice dell'esecuzione può rivolgersi ad un esperto per chiedere una stima dell'immobile e altre nozioni tecniche relative al caso concreto (si cfr.568).

(4) Il termine che deve intercorrere tra il compimento delle forme di pubblicità e l'incanto si ritiene ordinatorio. Quindi, il giudice d'ufficio può abbreviarlo o prorogarlo, dandone idonea comunicazione mediante forme di pubblicità straordinarie.Se tale termine non viene rispettato, è prevista l'impugnabilità dell'ordinanza di aggiudicazione con l'opposizione agli atti esecutivi.

(5) Si precisa che l'ammontare della cauzione ai sensi della L.80/2005 non può essere stabilito in maniera superiore al decimo del prezzo base d'asta determinato per l'immobile.

(6) La pubblicazione dell'ordinanza avviene mediante l'affissione nell'albo dell'ufficio giudiziario davanti al quale si svolge il procedimento esecutivo per tre giorni continui (si cfr.490).

Massime giurisprudenziali (11)

1Cass. civ. n. 9255/2015

2Cass. civ. n. 12004/2012

3Cass. civ. n. 262/2010

4Cass. civ. n. 14842/2007

5Cass. civ. n. 12115/2006

6Cass. civ. n. 12653/1995

7Cass. civ. n. 5621/1994

8Cass. civ. n. 5826/1985

9Cass. civ. n. 6297/1984

10Cass. civ. n. 1766/1981

11Cass. civ. n. 2339/1980