Articolo 577 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Indivisibilità dei fondi

Dispositivo

La divisione in lotti non può essere disposta se l'immobile costituisce una unità colturale o se il frazionamento ne potrebbe impedire la razionale coltivazione (1).

Note

(1) La disposizione in esame si ricollegava al disposto dell'art. 846 c.c., abrogato dal d.lgs. 99/2004, il quale disciplinava la c.d. minima unità colturale. Il d.lgs. ha completato il processo di modernizzazione del settore agricolo, introducendo la nozione di compendio unico, inteso come l'estensione di terreno necessaria al raggiungimento del livello minimo di redditività determinato dai piani regionali di sviluppo rurale per l'erogazione del sostegno agli investimenti previsti dai regolamenti CE numeri 1257 e 1260 del 1999 e ss.mm..

Massime giurisprudenziali (1)

1Cass. civ. n. 5947/1996

L'accertamento della comoda divisibilità del bene, ai fini dello scioglimento della comunione, va operato a norma dell'art. 720 c.c., tenendo conto dell'aspetto economico, funzionale e materiale e non alla stregua della norma processuale dell'art. 577 c.p.c. che attiene alla semplice divisibilità di beni immobili, costituenti un'astratta e non ancora definitiva unità colturale e contiene, perciò, un minus rispetto alla comoda divisibilità prevista dalla norma sostantiva (art. 846 c.c.).(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 5947 del 27 giugno 1996)