Articolo 579 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Persone ammesse agli incanti

Dispositivo

Note

(1) Il primo comma della norma in analisi ribadisce il divieto per il debitore di presentare offerte d'acquisto dell'immobile all'incanto. Il divieto si estende anche all'eventuale accordo tra il debitore ed il terzo incaricato dal debitore stesso di acquistare per suo conto l'immobile, poiché tale accordo configura un negozio diretto ad aggirare il divieto gravante sul debitore di effettuare offerte all'incanto.

(2) Nel caso in cui l'offerta venga proposta a mezzo di mandatario è necessario che nella procura sia individuato esattamente il bene che si vuole acquistare.Se l'offerta è proposta a mezzo di avvocato, questo può fare l'offerta per persona da nominare o anche a proprio nome. Nella prima ipotesi, la mancata effettuazione della nomina da parte dell'avvocato che si è reso aggiudicatario per persona da nominare comporta il definitivo perfezionamento della stessa a nome dell'avvocato.L'avvocato che ha assunto la qualità di offerente per persona da nominare, partecipando alla vendita, può impugnare in proprio e non nella qualità assunta, il provvedimento di aggiudicazione del bene in favore di altri.

Massime giurisprudenziali (8)

1Cass. civ. n. 4149/2019

2Cass. civ. n. 3518/1994

3Cass. civ. n. 2606/1985

4Cass. civ. n. 5526/1982

5Cass. civ. n. 1814/1982

6Cass. civ. n. 605/1982

7Cass. civ. n. 2910/1980

8Cass. civ. n. 4407/1979