Articolo 578 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Delega a compiere la vendita

Dispositivo

Se una parte dei beni pignorati è situata nella circoscrizione di altro tribunale, con l'ordinanza che dispone la vendita il giudice dell'esecuzione può stabilire che l'incanto avvenga, per quella parte, davanti al tribunale del luogo in cui è situata (1) (2).

In tal caso, copia dell'ordinanza è trasmessa dal cancelliere al presidente del tribunale delegato, il quale nomina un giudice per l'esecuzione della vendita.

Note

(1) Se i beni pignorati sono situati in più circoscrizioni, l'esecuzione si svolge innanzi il Tribunale nella cui circoscrizione è compresa la parte soggetta al maggior tributo verso lo Stato.

(2) Il giudice delegato allo svolgimento della procedura esecutiva esercita solamente funzioni di tipo materiale, non godendo di alcun potere in ordine alla vendita ed alle fasi successive, comprese le opposizioni che rimangono di competenza del giudice delegante.