Articolo 585 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Versamento del prezzo

Dispositivo

Note

(1) Il pagamento del prezzo di aggiudicazione rappresenta un presupposto necessario affinché si possa perfezionare l'acquisto della proprietà dell'immobile espropriato in capo all'aggiudicatario. Infatti, solo in seguito al versamento del prezzo il giudice pronuncerà il decreto di trasferimento del bene. Il versamento del prezzo rappresenta un obbligo per l'aggiudicatario, fatta eccezione per la sola ipotesi in cui, previa autorizzazione del giudice, l'aggiudicatario, d'accordo con il creditore ipotecario, abbia assunto il debito verso questi.

(2) Se l'aggiudicatario non effettua in versamento del prezzo entro il termine stabilito dal giudice dell'esecuzione, quest'ultimo dovrà dichiarare, con decreto, la decadenza dell'aggiudicatario (si cfr.587).

(3) Comma inserito dal D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, il quale ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".

Massime giurisprudenziali (2)

1Cass. civ. n. 11171/2015

2Cass. civ. n. 17460/2007