Articolo 585 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Versamento del prezzo

Dispositivo

L'aggiudicatario deve versare il prezzo nel termine e nel modo fissati dall'ordinanza che dispone la vendita a norma dell'articolo [576] (1), e consegnare al cancelliere il documento comprovante l'avvenuto versamento (2).

Se l'immobile è stato aggiudicato a un creditore ipotecario o l'aggiudicatario è stato autorizzato ad assumersi un debito garantito da ipoteca il giudice dell'esecuzione può limitare, con un suo decreto, il versamento alla parte del prezzo occorrente per le spese e per la soddisfazione degli altri creditori che potranno risultare capienti.

Se il versamento del prezzo avviene con l'erogazione a seguito di contratto di finanziamento che preveda il versamento diretto delle somme erogate in favore della procedura e la garanzia ipotecaria di primo grado sul medesimo immobile oggetto di vendita, nel decreto di trasferimento deve essere indicato tale atto ed il conservatore dei registri immobiliari non può eseguire la trascrizione del decreto se non unitamente all'iscrizione dell'ipoteca concessa dalla parte finanziata.

Nel termine fissato per il versamento del prezzo, l'aggiudicatario, con dichiarazione scritta resa nella consapevolezza della responsabilità civile e penale prevista per le dichiarazioni false o mendaci, fornisce al giudice dell'esecuzione o al professionista delegato le informazioni prescritte dall'articolo 22 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 (3).

Note

(1) Il pagamento del prezzo di aggiudicazione rappresenta un presupposto necessario affinché si possa perfezionare l'acquisto della proprietà dell'immobile espropriato in capo all'aggiudicatario. Infatti, solo in seguito al versamento del prezzo il giudice pronuncerà il decreto di trasferimento del bene. Il versamento del prezzo rappresenta un obbligo per l'aggiudicatario, fatta eccezione per la sola ipotesi in cui, previa autorizzazione del giudice, l'aggiudicatario, d'accordo con il creditore ipotecario, abbia assunto il debito verso questi.

(2) Se l'aggiudicatario non effettua in versamento del prezzo entro il termine stabilito dal giudice dell'esecuzione, quest'ultimo dovrà dichiarare, con decreto, la decadenza dell'aggiudicatario (si cfr.587).

(3) Comma inserito dal D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, il quale ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".

Massime giurisprudenziali (2)

1Cass. civ. n. 11171/2015

In tema di espropriazione immobiliare, il termine per il versamento del saldo del prezzo da parte dell'aggiudicatario del bene staggito va considerato perentorio e non prorogabile, attesa la necessaria immutabilità delle iniziali condizioni del subprocedimento di vendita, da ritenersi di importanza decisiva nelle determinazioni dei potenziali offerenti e, quindi, del pubblico di cui si sollecita la partecipazione, perché finalizzata a mantenere - per l'intero sviluppo della vendita forzata - l'uguaglianza e la parità di quelle condizioni tra tutti i partecipanti alla gara, nonché l'affidamento di ognuno di loro sull'una e sull'altra e, di conseguenza, sulla trasparenza assicurata dalla coerenza ed immutabilità delle condizioni tutte.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 11171 del 29 maggio 2015)

2Cass. civ. n. 17460/2007

In tema di esecuzione forzata immobiliare, il mancato versamento del prezzo determina non l'inesistenza del decreto di trasferimento ex art. 586 c.c. bensì la nullità assoluta dello stesso; ne consegue che tale provvedimento, in quanto atto del procedimento esecutivo emesso dal giudice dell'esecuzione che assolve una funzione cosiddetta espropriativa di conversione in denaro dell'immobile pignorato, è impugnabile con l'opposizione agli atti esecutivi.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 17460 del 9 agosto 2007)