Articolo 587 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Inadempienza dell'aggiudicatario

Dispositivo

Note

(1) Se il prezzo non viene pagato integralmente e tempestivamente dall'aggiudicatario, il giudice dell'esecuzione pronuncia con decreto, opponibile ai sensi dell'art. 617 del c.p.c., la decadenza dell'aggiudicatario, la pronuncia della perdita della cauzione e dispone un nuovo incanto, ovvero una rivendita in danno, previa convocazione delle parti, le quali potranno formulare osservazioni relative alle modalità della futura vendita forzata.

(2) Per ciò che concerne i rimedi attivabili per contrastare il decreto di trasferimento, quale atto conclusivo del procedimento espropriativo, è necessario escludere la ricorribilità per Cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., in quanto il decreto risulta privo di contenuto decisorio, non essendo pronunciato all'esito di un contraddittorio per la composizione di situazioni soggettive in conflitto e non rivestendo la forma della sentenza, mentre deve sicuramente ammettersi il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi (617).

(3) In dottrina si ritiene che l'inciso "a titolo di multa" sia utilizzato in maniera impropria in quanto la cauzione persa non viene acquisita dallo Stato, ma verrà trattenuta dalla procedura espropriativa, concorrendo a determinare la somma ricavata dall'espropriazione.

(4) Articolo così modificato dal D. L. 3 maggio 2016, n. 59 , in vigore dal 04 maggio 2016, convertito con modificazioni dalla L. 30 giugno 2016, n. 119.

(5) Il comma 1 è stato modificato dall'art. 3, comma 7, lettera q) del D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164. Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023".

Massime giurisprudenziali (6)

1Cass. civ. n. 29732/2019

2Cass. civ. n. 17861/2011

3Cass. civ. n. 19142/2006

4Cass. civ. n. 5506/2003

5Cass. civ. n. 8631/1999

6Cass. civ. n. 291/1985