Articolo 591 bis Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Delega delle operazioni di vendita

Dispositivo

Note

(1) Nel caso della vendita con incanto, il giudice dell'esecuzione può delegare un notaio o un avvocato o un commercialista, per il compimento delle operazioni di vendita. Si tratta di una delega revocabile fino al momento dell'aggiudicazione, anche se la revoca colpisce le attività che non sono ancora state compiute dal professionista, ed è sempre una scelta rimessa alla discrezionalità del giudice, non richiedendo alcuna motivazione.

(2) La dichiarazione a cui la norma si riferisce è quella che l'avvocato deve fare per indicare chi sia la persona da nominare: in mancanza l'aggiudicazione si perfeziona e diventa definitiva in capo all'avvocato stesso.

(3) Il professionista delegato a compiere le operazioni di vendita è tenuto a formare il progetto di distribuzione seguendo gli stessi criteri ai quali deve normalmente attenersi il giudice dell'esecuzione, ovvero graduatoria dei creditori, deposito in cancelleria e fissazione dell'udienza per la loro audizione.Inoltre, il professionista avrà diritto ad un compenso per l'attività svolta che verrà liquidato dal giudice dell'esecuzione con decreto che avrà efficacia di titolo esecutivo.

(4) Articolo così modificato dal D. L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 6 agosto 2015, n.132.

(5) Disposizione modificata dal D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, il quale ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".

Massime giurisprudenziali (4)

1Cass. civ. n. 2511/2016

2Cass. civ. n. 13995/2012

3Cass. civ. n. 18184/2010

4Cass. civ. n. 22794/2009