Articolo 591 ter Codice di Procedura Civile
(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)
Ricorso al giudice dell'esecuzione
Dispositivo
Quando nel corso delle operazioni di vendita insorgono difficoltà, il professionista delegato può rivolgersi al giudice dell'esecuzione, il quale provvede con decreto.
Avverso gli atti del professionista delegato è ammesso reclamo delle parti e degli interessati, da proporre con ricorso al giudice dell'esecuzione nel termine perentorio di venti giorni dal compimento dell'atto o dalla sua conoscenza. Il ricorso non sospende le operazioni di vendita, salvo che il giudice dell'esecuzione, concorrendo gravi motivi, disponga la sospensione.
Sul reclamo di cui al secondo comma, il giudice dell'esecuzione provvede con ordinanza, avverso la quale è ammessa l'opposizione ai sensi dell'articolo [617] (4).
Note
(1) Se durante lo svolgimento dei sui compiti insorgono difficoltà, il professionista può risolverle direttamente o rivolgersi al giudice dell'esecuzione, il quale provvederà con decreto senza contraddittorio tra le parti.Si tratta, infatti, di difficoltà di natura materiale e di ordine giuridico relative all'interpretazione delle norme che regolano la vendita con incanto.
(2) Gli atti del professionista possono essere oggetto di reclamo al giudice dell'esecuzione, il quale deciderà con ordinanza revocabile ai sensi dell'art. 487 del c.p.c.e opponibile ai sensi dell'art. 617 del c.p.c..Lo stesso mezzo di impugnazione può essere proposto avverso il decreto pronunciato dal giudice dell'esecuzione a seguito della richiesta di chiarimenti da parte del professionista. Tale reclamo verrà deciso con ordinanza, anch'essa impugnabile con l'opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 del c.p.c..
(3) Articolo così modificato dal D. L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 6 agosto 2015, n.132.
(4) Disposizione riformulata dal D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, il quale ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".
Massime giurisprudenziali (3)
1Cass. civ. n. 12238/2019
L'ordinanza collegiale pronunciata all'esito del reclamo ai sensi dell'art. 591 ter c.p.c. avverso gli atti pronunciati dal giudice dell'esecuzione nel corso delle operazioni di vendita per espropriazione di immobili delegate al professionista ex art. 591 bis c.p.c., non ha natura né decisoria, nè definitiva e, come tale, non è suscettibile di passare in giudicato, sicché non è impugnabile con ricorso per cassazione, né ordinario, né straordinario ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 12238 del 9 maggio 2019)
2Cass. civ. n. 1335/2011
In tema di esecuzione forzata, il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi di cui all'art. 617 c.p.c. è esperibile esclusivamente nei confronti di atti riferibili al giudice dell'esecuzione, il quale è l'unico titolare del potere di impulso e controllo del processo esecutivo; pertanto, ove tale giudice abbia delegato ad un notaio lo svolgimento delle operazioni, gli atti assunti dal professionista possono essere sottoposti al controllo del giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 60 c.p.c. ovvero nelle forme desumibili dalla disciplina del procedimento esecutivo azionato ma non possono essere impugnati direttamente con l'opposizione agli atti esecutivi.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 1335 del 20 gennaio 2011)
3Cass. civ. n. 14707/2006
La norma dell'art. 591 ter c.p.c., in tema di operazioni di esecuzione per espropriazione di immobili delegate al notaio, quando, nel secondo comma, dispone che «restano ferme le disposizioni di cui all'art. 617» c.p.c., dev'essere interpretata nel senso che l'opposizione agli atti esecutivi è il mezzo esperibile contro le ordinanze del giudice dell'esecuzione pronunciate, sia a seguito del reclamo delle parti del processo esecutivo contro i decreti pronunciati dal giudice dell'esecuzione su sollecitazione del notaio delegato, in relazione a difficoltà insorte nelle operazioni di esecuzione, sia a seguito del reclamo delle parti avverso gli atti del notaio delegato, restando, pertanto, esclusa ogni possibilità di diretta impugnativa in sede giurisdizionale diversa dal reclamo tanto dei suddetti decreti quanto degli atti del notaio delegato, e, quindi, la proposizione diretta dell'opposizione agli atti esecutivi contro di essi ed a maggior ragione, data l'esistenza nel sistema dell'esecuzione forzata di un rimedio generalizzato contro le invalidità del processo esecutivo, rappresentato proprio dal rimedio dell'art. 617 c.p.c., del ricorso straordinario ai sensi del settimo comma dell'art. 111 Cost., rimedio che, peraltro, è inesperibile anche contro le stesse decisioni emesse in sede di reclamo, atteso che esse possono essere impugnate solo con l'opposizione di cui all'art. 617 c.p.c.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 14707 del 26 giugno 2006)