Articolo 593 Codice di Procedura Civile
(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)
Rendiconto
Dispositivo
L'amministratore (1), nel termine fissato dal giudice dell'esecuzione, e in ogni caso alla fine di ciascun trimestre, deve presentare in cancelleria il conto della sua gestione e depositare le rendite disponibili nei modi stabiliti dal giudice [594].
Al termine della gestione l'amministratore deve presentare il rendiconto finale.
I conti parziali e quello finale debbono essere approvati dal giudice [disp. att. [178] (2). Questi, con ordinanza non impugnabile, risolve le contestazioni che sorgono in merito ad essi applicando le disposizioni degli articoli [263] e seguenti.
Note
(1) L'amministratore giudiziario si può definire sostanzialmente come il custode che compie la propria attività sotto il controllo del giudice dell'esecuzione. Pertanto, egli è tenuto a svolgere il proprio incarico con la diligenza del buon padre di famiglia, rispondendo in proprio nei confronti della massa e potendo essere sostituito dal giudice dell'esecuzione, d'ufficio o su istanza delle parti.
(2) L'amministratore deve presentare il rendiconto, ovvero il documento nel quale vengono indicati nel modo analitico i risultati della gestione, entro il termine fissato dal giudice e, in ogni caso, alla fine di ciascun trimestre. Il rendiconto deve essere approvato dal giudice in seguito all'audizione le parti (485) e alla soluzione di eventuali contestazioni sorte circa lo stesso rendiconto, con apposita ordinanza non impugnabile.
Massime giurisprudenziali (10)
1Cass. civ. n. 18080/2013
L'amministratore giudiziario nominato nel procedimento disciplinato dall'art. 2409 c.c., per la natura stessa dell'attività che gli è demandata dal giudice e che si concreta nella gestione della società, strumentale al ripristino del suo corretto funzionamento, non rientra nella categoria degli ausiliari del giudice, prevista dal d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, con la conseguenza che il rimedio contro il provvedimento che dispone la liquidazione del compenso per l'opera prestata non può consistere nell'opposizione prevista dall'art. 170 del citato d.p.r. n. 115 del 2002, ma deve individuarsi, attesa la natura monitoria del decreto pronunciata ai sensi dell'art. 92, ultimo comma, disp. att. c.p.c., nel rimedio di carattere generale previsto dall'art. 645 c.p.c..(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 18080 del 25 luglio 2013)
2Cass. civ. n. 19652/2005
Il provvedimento con cui il giudice dell'esecuzione risolve contestazioni sul rendiconto presentato dal custode può essere direttamente impugnato con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. se incide su diritti soggettivi, poiché, secondo il disposto dell'art. 593 c.p.c., i provvedimenti che il suddetto giudice adotta in sede di approvazione del conto non sono altrimenti impugnabili.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 19652 del 7 ottobre 2005)
3Cass. civ. n. 3419/2004
Non è ricorribile per cassazione la sentenza attinente al giudizio sulla convalida del sequestro e sul merito, nella parte in cui non abbia disposto, a carico del custode, l'ordine di presentazione del rendiconto e di deposito delle rendite(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 3419 del 20 febbraio 2004)
4Cass. civ. n. 5824/1993
Il provvedimento con il quale il giudice dell'esecuzione, a norma degli artt. 560 primo comma e 593 c.p.c., ordina al custode di beni immobili pignorati di rendere il conto entro un termine appositamente fissato, non è suscettibile di ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111, secondo comma, della Costituzione, trattandosi di provvedimento per il quale non ricorrono i requisiti della decisorietà e della definitività.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 5824 del 24 maggio 1993)
5Cass. civ. n. 1472/1981
Il giudizio di rendiconto nei confronti del custode, promosso dalle parti che abbiano rinunciato agli atti del giudizio nel corso del quale sia stato concesso sequestro giudiziario (nella specie: causa di reintegrazione di legittima e divisione ereditaria), è autonomo rispetto al giudizio estinto, ove sia affermato il diritto ad ottenere direttamente dal custode il rendiconto con la consegna sia delle rendite che dei beni sequestrati per essere venuto meno lo stato di sequestro e la qualità nel custode di ausiliario del giudice; consegue, pertanto, che ad esso non può estendersi l'efficacia della procura conferita al difensore nel giudizio di divisione ereditaria, operando essa con esclusivo riferimento al rapporto processuale per cui è rilasciata e legittimando il difensore stesso ad esercitare i poteri di controllo del giudice sulla gestione del custode e sul rendiconto cui questi è tenuto, ma non ad instaurare l'autonomo giudizio di rendiconto nei confronti di un soggetto diverso.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 1472 del 16 marzo 1981)
6Cass. civ. n. 4008/1980
L'ordinanza del giudice dell'esecuzione che, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 593 c.p.c., risolve, applicando le disposizioni degli artt. 236 e ss. dello stesso codice, le contestazioni insorte in ordine ai conti parziali e a quello finale presentati dall'amministratore giudiziario ha natura di provvedimento giurisdizionale decisorio e, pertanto, essendo dichiarata espressamente non impugnabile, è ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 111 della Costituzione.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 4008 del 26 giugno 1980)
7Cass. civ. n. 3969/1975
L'obbligazione di rendiconto è un'obbligazione di fare, il cui valore può sempre valutarsi pecuniariamente, perché riconducibile, in definitiva, ad una somma di danaro. Pertanto, le controversie aventi ad oggetto l'obbligo di rendere il conto debbono farsi rientrare tra quelle regolate dall'art. 14 c.p.c., il quale fa riferimento, ai fini della competenza per valore, alla somma indicata o al valore dichiarato dall'attore, salve le contestazioni che, al riguardo, il convenuto faccia nella sua prima difesa.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 3969 del 27 novembre 1975)
8Cass. civ. n. 3315/1971
Nelle cause di rendiconto, in mancanza di indicazione o dichiarazione di valore da parte dell'attore, la competenza si presume del giudice adito, ove il convenuto non contesti il valore presunto. Nel caso di contestazione il giudice può ricavare detto valore ai fini della competenza dagli atti di causa ed anche da nozioni di fatto di comune esperienza.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 3315 del 18 novembre 1971)
9Cass. civ. n. 735/1968
L'ordinanza del giudice, che, nel corso dell'espropriazione forzata immobiliare, pronuncia sul rendiconto del custode dei beni pignorati, costituisce provvedimento non impugnabile, a norma dell'art. 593 c.p.c., anche se a contenuto negativo e puramente ordinatorio. Pertanto, è inammissibile, contro il provvedimento, l'opposizione proposta mediante reclamo al collegio. (Nella specie, essendo stata presentata denuncia penale contro l'operato del custode, il giudice delegato all'esecuzione, con la detta ordinanza — ed ovviamente in attinenza alle contestazioni in merito al rendiconto sollevate con la denunzia — aveva disposto di soprassedere ad ogni statuizione sull'approvazione o meno del conto).(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 735 del 7 marzo 1968)
10Cass. civ. n. 2158/1961
I giudizi sui rendiconti in sede cautelare ed esecutiva, a differenza dei rendiconti come oggetto di domanda autonoma, sono sottratti alla decisione del collegio, essendo il giudice istruttore (cioè l'organo singolo che ha disposto il sequestro) a norma dell'art. 593 c.p.c., richiamato dall'art. 560, competente a decidere sulle contestazioni con ordinanza non impugnabile. In pendenza del sequestro giudiziario, la parte non ha diritto di pretendere dal custode il rendiconto e la consegna delle vendite, ma solo un interesse a che il conto sia reso al giudice e le rendite siano depositate nei modi da questo stabilito (art. 593 cit.); interesse che è tutelabile mediante un'istanza rivolta direttamente al giudice, al fine di sollecitare, da parte sua, l'esercizio dei poteri-doveri prescritti al riguardo dalla legge.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 2158 del 14 ottobre 1961)