Articolo 592 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Nomina dell'amministratore giudiziario

Dispositivo

Note

(1) Il termine massimo di durata della misura dell'amministrazione giudiziaria è pari a tre anni, termine che non può essere oggetto di proroga alcuna. Diversamente, se l'amministrazione giudiziaria viene concessa per un periodo minore, le parti sono legittimata a rivolgersi al giudice dell'esecuzione chiedendo una proroga sino al raggiungimento del termine massimo di cui sopra.

(2) Una volta nominato, l'amministratore giudiziario assume la qualità di organo ausiliario del giudice, titolare degli stessi poteri e degli stessi obblighi del custode (si cfr.art. 65 del c.p.c.). Infatti, con la nomina dell'amministratore cessa la custodia precedentemente disposta. Si precisa che, visto che l'amministrazione giudiziaria si svolge sotto il controllo del giudice dell'esecuzione, l'amministratore può concedere in locazione l'immobile previa autorizzazione del giudice dell'esecuzione (si cfr.560). Tale autorizzazione deve infatti essere richiesta ogni volta in cui l'amministratore abbia intenzione di porre in essere atti che incidano sulla situazione giuridica ed economica dell'immobile, modificandola.

Massime giurisprudenziali (2)

1Cass. civ. n. 27148/2006

2Cass. civ. n. 4899/1980