Articolo 595 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Cessazione dell'amministrazione giudiziaria

Dispositivo

In ogni momento il creditore pignorante o uno dei creditori intervenuti può chiedere che il giudice dell'esecuzione, sentite le altre parti, proceda a nuovo incanto o all'assegnazione dell'immobile (1). Durante l'amministrazione giudiziaria ognuno può fare offerta d'acquisto a norma degli articoli [571] e seguenti.

L'amministrazione cessa, e deve essere ordinato un nuovo incanto, quando viene a scadere il termine previsto nell'ordinanzadi cui all'articolo [592] (2), tranne che il giudice, su richiesta di tutte le parti, non ritenga di poter concedere una o più proroghe (3) che non prolunghino complessivamente l'amministrazione oltre i tre anni.

Note

(1) Anche durante lo svolgimento dell'amministrazione giudiziaria il creditore procedente e i creditori intervenuti possono richiedere al giudice, previa audizione delle parti, di procedere ad un nuovo incanto o di disporre l'assegnazione dell'immobile. Nel caso in cui il giudice decida di fissare la data per un nuovo incanto, visto che l'amministrazione giudiziaria ha come fine quello di cercare di realizzare una vendita ad un prezzo non ridotto rispetto a quello dell'incanto precedente, nel nuovo incanto il giudice deve fissare il prezzo sulla base di quello originariamente determinato ai sensi dell'art. 568 del c.p.c..

(2) Solamente nell'ipotesi in cui l'ammontare delle somme ricavate dallo svolgimento dell'amministrazione giudiziaria sia tale da formare una massa in grado di soddisfare i creditori aventi diritto è possibile evitare sia un nuovo incanto sia l'assegnazione del bene espropriato.

(3) La norma indica la possibilità che il termine di durata dell'amministrazione giudiziaria sia prorogato. Perché ciò accada è necessario sia che la proroga venga richiesta prima della scadenza del termine originario sia la sussistenza del consenso di tutte le parti, compreso il debitore. Tale richiesta è fatta sotto forma di ricorso scritto, da depositarsi nella cancelleria del giudice dell'esecuzione (si cfr.486).

Massime giurisprudenziali (1)

1Cass. civ. n. 4650/2006

Con riguardo alla vendita con incanto di immobili appartenenti all'attivo fallimentare, ove il giudice dell'esecuzione abbia disposto l'amministrazione giudiziaria dei beni staggiti dopo aver esperito negativamente il percorso della vendita con incanto, il prezzo di riferimento per presentare l'offerta è sempre quello determinato ai sensi dell'art. 568 c.p.c., anche nell'ipotesi di precedente esperimento infruttuoso di due incanti, e non tale prezzo due volte ribassato in conseguenza delle due aste andate deserte.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 4650 del 2 marzo 2006)