Articolo 596 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Formazione del progetto di distribuzione

Dispositivo

Note

(1) Nel caso in cui ci siano più creditori e non si possa, pertanto, procedere a norma dell'art. 510 del c.p.c., I comma, il giudice dell'esecuzione o il professionista delegato alle operazioni di vendita, formano entro trenta giorni dal versamento del prezzo il progetto di distribuzione tenendo conto delle cause legittime di prelazione (si cfr.2741 c.c.), nonché la tempestività o meno dell'intervento dei creditori nel giudizio esecutivo. Il progetto dovrà essere poi depositato in cancelleria affinché possa essere consultato dai creditori e dal debitore, i quali potranno eventualmente presentare le loro osservazioni all'udienza fissata ad hoc per la loro audizione.

(2) Il concetto di somma che deve essere distribuita di cui alla norma in esame risulta più ampio rispetto a quello che si riscontra nella norma dettata in via generale (si cfr.510), poiché comprende oltre al corrispettivo versato dall'aggiudicatario anche le rendite prodotte dall'immobile, nonché eventualmente l'importo delle cauzione confiscata all'aggiudicatario inadempiente (574 e587), insieme alla somma dovuta a titolo di risarcimento del danno (587 e disp. att.177).

(3) Durante l'udienza fissata per l'audizione delle parti, queste possono sollevare contestazioni in relazione alle modalità di partecipazione o al progetto di distribuzione predisposto dal giudice, il quale può comunque disattendere le stesse contestazioni ordinando il pagamento così come originariamente predisposto. La pronuncia del giudice assume la forma dell'ordinanza, impugnabile con l'opposizione agli atti esecutivi (617).

(4) Articolo così modificato dall'art. 2, D.L. 14.03.2005, n. 35, come modificato dall'allegato alla L. 14.05.2005, n. 80 con decorrenza ed efficacia dalle date contenute rispettivamente nei commi 3-quater e 3-quinquies del medesimo articolo, e poi dall'art. 4, comma 1, lett. i), D.L. 03.05.2016, n. 59 con decorrenza dal 04.05.2016, convertito in legge dalla L. 30.06.2016. n. 119 con decorrenza dal 03.07.2016

(5) Disposizione riformulata dal D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, il quale ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".

Massime giurisprudenziali (5)

1Cass. civ. n. 23667/2017

2Cass. civ. n. 2044/2017

3Cass. civ. n. 7707/2014

4Cass. civ. n. 23993/2012

5Cass. civ. n. 9285/2012