Articolo 597 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Mancata comparizione

Dispositivo

La mancata comparizione per la discussione sul progetto di distribuzione innanzi al professionista delegato o all'udienza innanzi al giudice dell'esecuzione nell'ipotesi di cui all'articolo [596], quarto comma, importa approvazione del progetto per gli effetti di cui all'articolo [598] (1) (2).

Note

(1) L'articolo in esame impedisce che l'atteggiamento passivo delle parti possa arrestare il procedimento esecutivo causandone l'estinzione, in quanto ricollega l'approvazione del progetto di distribuzione alla mancata comparizione. Infatti, in seguito alla mancanza di comparizione, il giudice approva la distribuzione e ordina il pagamento delle singole quote in favore dei creditori.

(2) Disposizione modificata dal D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, il quale ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".

Massime giurisprudenziali (1)

1Cass. civ. n. 3465/1980

A norma dell'art. 597 c.p.c. — secondo cui «la mancata comparizione alla prima udienza e in quella fissata a norma dell'art. 485 ultimo comma importa approvazione del progetto per gli effetti di cui all'articolo seguente» — l'assenza dei soggetti interessati (creditore precedente e creditori intervenuti) ha il significato di implicita manifestazione della volontà di approvazione del progetto di distribuzione della somma ricavata dalla vendita formato dal giudice dell'esecuzione ed identico significato deve, a fortiori, essere attribuito al comportamento del creditore che, presente alle udienze suddette, non sollevi alcuna contestazione.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 3465 del 27 maggio 1980)