Articolo 599 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Pignoramento

Dispositivo

Note

(1) Nonostante l'articolo in esame si riferisca espressamente alla sola comproprietà, l'opinione prevalente in dottrina ritiene di estendere l'ambito di applicazione della norma anche alla contitolarità di diritti reali espropriabili diversi dalla proprietà (es. usufrutto, uso, enfiteusi, superficie).

(2) Nell'ipotesi in cui tutti i comproprietari siano obbligati verso il creditore, è necessario distinguere il caso in cui sussista l'unicità del titolo da quella della pluralità dei titoli. Nel primo caso in cui tutti i contitolari sono obbligati sulla base del medesimo titolo, l'esecuzione andrà attuata sull'intero bene e non già sulle singole quote, agendo contro tutti i condebitori nelle forme ordinarie (513,543,555). Diversamente, nel secondo caso i contitolari sono tenuti sulla base di titoli diversi, quindi è necessario procedere con distinte espropriazioni e, quindi, nelle forme di cui al presente capo, pignorando le singole quote di ciascun condebitore.

(3) L'avviso di pignoramento sottoscritto dal creditore procedente deve contenere l'indicazione del creditore pignorante, del bene pignorato, della data dell'atto di pignoramento e della sua trascrizione (se si tratta di pignoramento immobiliare) ed infine, l'ingiunzione di non lasciar separare dal debitore la quota di sua spettanza. La copia con la relata di notifica viene poi depositata nella cancelleria del giudice dell'esecuzione.Tale notificazione ha la funzione di imporre ai comproprietari non debitori il divieto di lasciar separare dal debitore la sua parte delle cose comuni senza ordine del giudice e di provocare l'audizione di tutti gli interessati ai sensi dell'art. 600 del c.p.c..

(4) In caso di omissione dell'avviso di pignoramento, l'esecuzione diventa improseguibile e la divisione eventualmente compiuta dopo l'atto di pignoramento può essere opposta al creditore procedente con rimedio di cui all'art. 617 del c.p.c..Inoltre, i comproprietari non avvisati saranno legittimati a proporre domanda di accertamento o di rivendica in un autonomo giudizio di cognizione, nel caso in cui le quote siano state vendute giudizialmente.

Massime giurisprudenziali (10)

1Cass. civ. n. 2047/2019

2Cass. civ. n. 10850/2014

3Cass. civ. n. 6809/2013

4Cass. civ. n. 6072/2012

5Cass. civ. n. 12315/1998

6Cass. civ. n. 7169/1997

7Cass. civ. n. 4612/1985

8Cass. civ. n. 3648/1985

9Cass. civ. n. 3803/1975

10Cass. civ. n. 170/1966