Articolo 600 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Convocazione dei comproprietari

Dispositivo

Il giudice dell'esecuzione, su istanza del creditore pignorante o dei comproprietari e sentiti (1) tutti gli interessati (2), provvede (3), quando è possibile (4), alla separazione della quota in natura spettante al debitore [disp. att. 180].

Se la separazione in natura non è chiesta o non è possibile (5), il giudice dispone che si proceda alla divisione a norma del codice civile, salvo che ritenga probabile la vendita della quota indivisa (6) ad un prezzo pari o superiore al valore della stessa, determinato a norma dell'articolo 568.

Note

(1) Il giudice dell'esecuzione fissa con decreto in calce al ricorso la data dell'udienza di comparizione dei soggetti interessati, ordinando al creditore o al comproprietario istanti di notificare il ricorso ed il pedissequo decreto ai contitolari e agli altri interessati, assegnando un apposito termine.

(2) Accanto ai contitolari non obbligati, che sono stati avvisati ai sensi degli artt.599 e 180 disp. att., è necessario che vengano ascoltati anche gli aventi causa da questi e dal debitore, i creditori iscritti che abbiano notificato opposizione in data anteriore al pignoramento nonché i creditori intervenuti. Inoltre, è bene precisare che i creditori ipotecari se muniti di titolo esecutivo potranno provocare i singoli atti di esecuzione.

(3) Il giudice dell'esecuzione, se ritiene opportuno disporre la separazione, pronuncia un'apposita ordinanza, impugnabile ai sensi dell'art. 617.

(4) Il giudice dell'esecuzione può decidere tra tre diversi modi di liquidazione della quota, valutando prima di ogni cosa, se è possibile la separazione in natura della quota spettante al comproprietario debitore. Solamente nell'ipotesi in cui la separazione risulti materialmente impossibile o sconveniente sotto il profilo economico, arrecando pregiudizio agli altri comproprietari, potrà optare per la vendita della quota indivisa e per la divisione dell'intero bene.Inoltre, è bene precisare che gli stessi comproprietari possano giungere ad un accordo, evitando la materiale separazione e la vendita della quota spettante al debitore o la divisione giudiziale dell'intero bene tramite un versamento di un conguaglio in danaro, quando questo risulti più conveniente.

(5) Secondo l'opinione dottrinale maggioritaria un'ulteriore ipotesi in cui non sia possibile giungere alla separazione, si verifica quando, nonostante il bene comune risulti materialmente divisibile, la divisione determinerebbe l'inidoneità all'uso a cui il bene sia destinato.

(6) Il giudice dell'esecuzione dispone, solo previa istanza di parte, la vendita della quota, sempre che questa possa avvenire ad un prezzo pari o superiore a quello base determinato exart. 568 del c.p.c., ovvero al prezzo che normalmente sarà individuato dallo stimatore. Tale vendita produce come effetto la cessione della qualità di condomino e, di conseguenza, il subingresso dell'acquirente nei diritti ed obblighi inerenti a tale qualità, evitando lo scioglimento della comunione.

Massime giurisprudenziali (6)

1Cass. civ. n. 22043/2014

In tema di esecuzione forzata immobiliare su bene indiviso, la separazione della quota in natura spettante al debitore esecutato è consentita, ai sensi degli artt. 599, 600 e 601 cod. proc. civ., solo se i comproprietari dei beni indivisi, non siano tutti condebitori solidali del creditore procedente, sicché la separazione va esclusa quando, intrapresa l'espropriazione dell'immobile appartenente "pro indiviso" a due coobbligati, uno di essi sia dichiarato fallito e nel procedimento esecutivo contro costui sia subentrato, ex art. 107 legge fall., il curatore del fallimento.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 22043 del 17 ottobre 2014)

2Cass. civ. n. 2624/2003

In tema di esecuzione forzata ed in ipotesi di espropriazione di beni indivisi l'ordinanza adottata ai sensi dell'art. 600 c.p.c., con la quale il giudice dell'esecuzione dispone la vendita della quota indivisa spettante al debitore esecutato — avendo natura di provvedimento esecutivo volto ad assicurare un ordinato svolgimento della procedura in vista del soddisfacimento coattivo dei diritti del creditore procedente — è revocabile dallo stesso giudice che l'ha adottata ed è impugnabile con opposizione agli atti esecutivi, ma non è ricorribile per cassazione ex art. 111 Costituzione.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 2624 del 20 febbraio 2003)

3Cass. civ. n. 718/1999

Nel caso di esecuzione forzata intrapresa dal creditore particolare di uno solo dei coniugi, su beni oggetto di comunione legale fra gli stessi, non può procedersi alla vendita della quota del singolo bene di spettanza del coniuge debitore se non dopo la previa audizione dell'altro coniuge affinché quest'ultimo possa eventualmente far valere le limitazioni di cui agli artt. 187 e 189 c.c.; in difetto di una tale audizione il procedimento esecutivo deve arrestarsi. Il coniuge non debitore — d'altronde — è parte necessaria del giudizio nato dall'opposizione proposta avverso l'ordinanza di vendita.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 718 del 27 gennaio 1999)

4Cass. civ. n. 6549/1985

In tema di espropriazione forzata immobiliare su bene indiviso, in forza di pignoramento limitato alla quota di spettanza del debitore, il potere-dovere del giudice dell'esecuzione di adottare i provvedimenti contemplati dall'art. 600 c.p.c. e configuranti atti esecutivi in senso proprio, resta soggetto, oltre che alla sussistenza dell'indicato presupposto del pignoramento di sola quota, alle modalità ed ai criteri fissati dalla norma medesima, che prevede, in via principale, la separazione di detta quota in natura, e, solo quando ciò sia impossibile, consente la scelta fra la vendita della quota stessa e la divisione della comunione, da disporsi con un ordine del medesimo giudice della esecuzione di trattazione ed istruzione della causa davanti a sé (quale giudice istruttore), ove la competenza spetti all'ufficio giudiziario al quale appartiene e siano presenti nel processo esecutivo tutti gli interessati, ovvero, in difetto di tali condizioni, con ordine di instaurazione di autonomo procedimento e fissazione all'uopo di termine perentorio. L'inosservanza di detti principi (ivi inclusa, pertanto, la inapplicabilità dell'art. 600 cit., perché l'esecuzione, sia pure a seguito di riunione di pignoramenti, venga a svolgersi in danno di tutti i comproprietari) si traduce in un vizio di legittimità del relativo atto esecutivo, e come tale è deducibile dagli interessati con l'opposizione contemplata dall'art. 617 c.p.c.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 6549 del 20 dicembre 1985)

5Cass. civ. n. 1114/1976

Poiché, a norma degli artt. 599, 600 e 601 c.p.c., la separazione della quota in natura spettante al debitore esecutato è consentita nel solo caso in cui non tutti i comproprietari dei beni indivisi, oggetto dell'esecuzione, siano obbligati nei confronti del creditore procedente, non può disporsi tale separazione nella ipotesi in cui, dopo che il creditore abbia iniziato il procedimento di espropriazione di un immobile appartenente a due suoi debitori solidali, uno di questi sia fallito e nel procedimento esecutivo contro costui sia subentrato, a norma dell'art. 107 legge fallimentare, il curatore del fallimento.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 1114 del 27 marzo 1976)

6Cass. civ. n. 1431/1963

A norma dell'art. 202 del T.U. 29 gennaio 1959, n. 645, sulla riscossione delle imposte dirette, la vendita dei beni pignorati dall'esattore si effettua: 1) con il sistema del pubblico incanto, il che esclude la possibilità della vendita senza incanto e dell'assegnazione dei beni; 2) a cura dell'esattore, il quale deve pertanto provvedere a tutte le formalità necessarie preliminari all'incanto; 3) senza autorizzazione dell'autorità giudiziaria, il che importa deroga agli artt. 530, 552 e 569 c.p.c. Ne consegue che nel caso che i beni pignorati dell'esattore siano indivisi tra il debitore e gli altri comproprietari non obbligati, e la separazione della quota in natura spettante al debitore non sia possibile, il pretore non ha il potere, attribuito dall'art. 600 del c.p.c. al giudice dell'esecuzione nel procedimento ordinario, di ordinare la vendita della quota indivisa spettante al debitore.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 1431 del 30 giugno 1963)