Articolo 600 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Convocazione dei comproprietari

Dispositivo

Note

(1) Il giudice dell'esecuzione fissa con decreto in calce al ricorso la data dell'udienza di comparizione dei soggetti interessati, ordinando al creditore o al comproprietario istanti di notificare il ricorso ed il pedissequo decreto ai contitolari e agli altri interessati, assegnando un apposito termine.

(2) Accanto ai contitolari non obbligati, che sono stati avvisati ai sensi degli artt.599 e 180 disp. att., è necessario che vengano ascoltati anche gli aventi causa da questi e dal debitore, i creditori iscritti che abbiano notificato opposizione in data anteriore al pignoramento nonché i creditori intervenuti. Inoltre, è bene precisare che i creditori ipotecari se muniti di titolo esecutivo potranno provocare i singoli atti di esecuzione.

(3) Il giudice dell'esecuzione, se ritiene opportuno disporre la separazione, pronuncia un'apposita ordinanza, impugnabile ai sensi dell'art. 617.

(4) Il giudice dell'esecuzione può decidere tra tre diversi modi di liquidazione della quota, valutando prima di ogni cosa, se è possibile la separazione in natura della quota spettante al comproprietario debitore. Solamente nell'ipotesi in cui la separazione risulti materialmente impossibile o sconveniente sotto il profilo economico, arrecando pregiudizio agli altri comproprietari, potrà optare per la vendita della quota indivisa e per la divisione dell'intero bene.Inoltre, è bene precisare che gli stessi comproprietari possano giungere ad un accordo, evitando la materiale separazione e la vendita della quota spettante al debitore o la divisione giudiziale dell'intero bene tramite un versamento di un conguaglio in danaro, quando questo risulti più conveniente.

(5) Secondo l'opinione dottrinale maggioritaria un'ulteriore ipotesi in cui non sia possibile giungere alla separazione, si verifica quando, nonostante il bene comune risulti materialmente divisibile, la divisione determinerebbe l'inidoneità all'uso a cui il bene sia destinato.

(6) Il giudice dell'esecuzione dispone, solo previa istanza di parte, la vendita della quota, sempre che questa possa avvenire ad un prezzo pari o superiore a quello base determinato exart. 568 del c.p.c., ovvero al prezzo che normalmente sarà individuato dallo stimatore. Tale vendita produce come effetto la cessione della qualità di condomino e, di conseguenza, il subingresso dell'acquirente nei diritti ed obblighi inerenti a tale qualità, evitando lo scioglimento della comunione.

Massime giurisprudenziali (6)

1Cass. civ. n. 22043/2014

2Cass. civ. n. 2624/2003

3Cass. civ. n. 718/1999

4Cass. civ. n. 6549/1985

5Cass. civ. n. 1114/1976

6Cass. civ. n. 1431/1963