Articolo 658 Codice di Procedura Penale
(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)
Misure di sicurezza da eseguire presso strutture sanitarie
Dispositivo
1. (1)Quando deve essere eseguita una misura di sicurezza di cui all'articolo [215], secondo comma, numeri 2 e 3, del codice penale, ordinata con sentenza, il pubblico ministero presso il giudice indicato nell'articolo [665] chiede senza ritardo e comunque entro cinque giorni al magistrato di sorveglianza competente la fissazione dell'udienza per procedere agli accertamenti indicati all'articolo [679].
Note
(1) Articolo introdotto dall'art. 10, comma 1-bis del D.L. 4 luglio 2024, n. 92, convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 2024, n. 112.