Articolo 659 Codice di Procedura Penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

Esecuzione di provvedimenti del giudice di sorveglianza

Dispositivo

Note

(1) Si ricordi che se l'ordinanza non comporta la carcerazione o la scarcerazione, le funzioni esecutive spettano, in applicazione del combinato disposto degli artt.655, comma 1, e665, comma 1, al P.M. presso il giudice che ha messo il provvedimento.

(2) Tale comma 1-bis è stato inserito dall'art. 15 comma 5 della L. 19 luglio 2019 n. 69.

(3) Tale comma è stato modificato dall'art. 2, comma 11, lettera d), del D.L. 30 settembre 2021, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 novembre 2021, n. 178.

(4) Il comma 1-bis è stato abrogato dall'art. 14, comma 1, lettera c) della L. 24 novembre 2023, n. 168.