Articolo 679 Codice di Procedura Penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

Misure di sicurezza

Dispositivo

Note

(1) Tale comma è stato dichiarato illegittimo dalla Corte cost., con sent. 19-21 maggio 2014, n. 135, nella parte in cui non consente che, su istanza degli interessati, il procedimento per l'applicazione delle misure di sicurezza si svolga, davanti al magistrato di sorveglianza e al tribunale di sorveglianza, nelle forme dell'udienza pubblica.

(2) Il comma 1-bis è stato introdotto dall'art. 10, comma 2-bis del D.L. 4 luglio 2024, n. 92, convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 2024, n. 112.

Massime giurisprudenziali (7)

1Cass. pen. n. 3108/2015

2Cass. pen. n. 3082/2015

3Cass. pen. n. 2260/2015

4Cass. pen. n. 11273/2007

5Cass. pen. n. 13741/1999

6Cass. pen. n. 4074/1995

7Cass. pen. n. 4823/1993