Articolo 680 Codice di Procedura Penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

Impugnazione di provvedimenti relativi alle misure di sicurezza

Dispositivo

Note

(1) L'art. 23, comma 2, della l. 16 dicembre 1999, n. 479 ha sostituito con le parole "o di proscioglimento" le parole "di proscioglimento o di non luogo a procedere", in raccordo con la formulazione dell'art. 425.

(2) Quindi, la competenza del tribunale di sorveglianza riguarda solo le sentenze, non le ordinanze, del giudice della cognizione, impugnate per il solo capo riguardante le misure di sicurezza personali nonché le ordinanze del magistrato di sorveglianza riguardanti dette misure.

Massime giurisprudenziali (11)

1Cass. pen. n. 32173/2018

2Cass. pen. n. 50456/2017

3Cass. pen. n. 9421/2010

4Cass. pen. n. 7641/2010

5Cass. pen. n. 6371/2006

6Cass. pen. n. 3450/1996

7Cass. pen. n. 948/1994

8Cass. pen. n. 266/1994

9Cass. pen. n. 4508/1992

10Cass. pen. n. 2934/1992

11Cass. pen. n. 2552/1990