Articolo 13 Codice di Procedura Penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

Connessione di procedimenti di competenza di giudici ordinari e speciali

Dispositivo

Note

(1) Con riguardo ai reati di alto tradimento ed attentato alla Costituzione, competente a giudicare il Presidente della Repubblica è la Corte costituzionale (exart.90 Cost.).

(2) Circa i reati ministeriali si veda l'art. 90 Cost. e la l. 5 giugno 1989, n. 219 (art. 9) di cui si riporta il testo: «1. Il comitato procede alle indagini relative ai reati di cui al comma 1 dell'articolo 5 anche nei confronti di qualsiasi soggetto che abbia concorso negli stessi. 2. Se il comitato ritiene che fatti per i quali procede l'autorità giudiziaria ordinaria o militare integrano taluno dei reati previsti dall'articolo 90 della Costituzione, afferma la propria competenza indicando le persone nei cui confronti intende procedere e richiede la trasmissione degli atti all'autorità giudiziaria, che provvede senza ritardo dopo aver dichiarato con sentenza la propria incompetenza. 3. Tuttavia l'autorità giudiziaria, se ritiene che i fatti siano diversi da quelli previsti nell'articolo90 della Costituzione, pronuncia ordinanza con la quale ordina la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale per la risoluzione del conflitto. Nello stesso modo provvede quando ritiene che i fatti per i quali procedono il comitato o il Parlamento in seduta comune rientrino nella sua competenza».

Massime giurisprudenziali (11)

1Cass. pen. n. 8193/2021

2Cass. pen. n. 18621/2017

3Cass. pen. n. 14289/2017

4Cass. pen. n. 14008/2011

5Cass. pen. n. 5135/2006

6Cass. pen. n. 4527/2005

7Cass. pen. n. 4766/2003

8Cass. pen. n. 1399/2000

9Cass. pen. n. 6780/1998

10Cass. pen. n. 12782/1995

11Cass. pen. n. 9800/1994