Articolo 14 Codice di Procedura Penale
(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)
Limiti alla connessione nel caso di reati commessi da minorenni
Dispositivo
1. La connessione non opera fra procedimenti relativi a imputati [60]-[61] c.p.p.] che al momento del fatto erano minorenni e procedimenti relativi a imputati maggiorenni.
2. La connessione non opera, altresì, fra procedimenti per reati commessi quando l'imputato era minorenne e procedimenti per reati commessi quando era maggiorenne.
Massime giurisprudenziali (6)
1Cass. pen. n. 36570/2012
In tema di reato permanente, qualora la condotta dell'imputato sia iniziata quando egli era minorenne e si sia protratta dopo il raggiungimento della maggiore età, la competenza per materia si radica dinanzi al giudice ordinario, trattandosi di una fattispecie unica non suscettibile di frazionamenti.(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 36570 del 26 giugno 2012)
2Cass. civ. n. 21627/2010
È legittima l'acquisizione, nel processo minorile, dei verbali di prove di altro procedimento penale, assunte nell'incidente probatorio o nel dibattimento cui abbia partecipato il difensore, svoltosi a carico dell'imputato medesimo per fatti commessi dopo il raggiungimento della maggiore età. (In motivazione la Corte ha precisato che non è ostativo all'acquisizione il cosiddetto divieto di connessione di cui all'art. 14, cod. proc. pen.). (Rigetta, App. Napoli, 02 Luglio 2009).(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 21627 del 6 maggio 2010)
3Cass. civ. n. 37982/2004
In tema di reato permanente, qualora la condotta dell'imputato sia iniziata quando era minorenne e si sia protratta dopo il raggiungimento della maggiore età, la competenza per materia si radica davanti al giudice ordinario, trattandosi di una fattispecie unica non suscettibile di frazionamenti.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 37982 del 10 giugno 2004)
4Cass. pen. n. 48516/2003
È competente il tribunale ordinario a conoscere del delitto di associazione per delinquere, di cui debba rispondere, tra gli altri, anche un associato che era minorenne all'epoca in cui il sodalizio criminoso iniziava ad operare, in quanto la natura permanente del reato, inteso come fatto giuridicamente unitario e inscindibile, non consente una scomposizione della competenza tra giudice ordinario e giudice minorile.(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 48516 del 18 dicembre 2003)
5Cass. pen. n. 3277/1997
In tema di competenza, il divieto di operatività della connessione, quale criterio per la determinazione della competenza, tra procedimenti relativi a reati commessi quando l'imputato era minorenne e procedimenti per reati commessi quando era maggiorenne - divieto posto dall'art. 14 c.p.p. - non opera per il reato permanente che è un unicum, non suscettibile di frazionamenti irrazionali, in quanto caratterizzato dall'unicità della lesione giuridica, da una iniziale ed istantanea condotta commissiva e da una successiva condotta omissiva, che determina la reiterazione dei momenti consumativi, per libera scelta del soggetto agente che non rimuove la situazione antigiuridica a lui imputabile. Ne consegue che, se la permanenza del reato, iniziata quando il soggetto era minorenne, si protrae oltre il raggiungimento della maggiore età, si radica per l'intera azione delittuosa la competenza del giudice ordinario.(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 3277 del 7 aprile 1997)
6Cass. pen. n. 11118/1992
Per effetto del dettato dell'art. 14, secondo comma, del nuovo c.p.p., la connessione non opera quale criterio per la determinazione della competenza, fra procedimenti per reati commessi quando l'imputato era minorenne e procedimenti per reati commessi quando era maggiorenne, se iniziati dopo l'entrata in vigore del nuovo codice.(Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 11118 del 18 novembre 1992)