Articolo 33 octies Codice di Procedura Penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

Inosservanza dichiarata dal giudice di appello o dalla corte di cassazione

Dispositivo

Note

(1) Si tratta di una norma speculare a quella prevista dall'art. 24 c.p.p. relativa alla decisione, in tema di competenza, da parte del giudice dell'appello. Perché possa essere validamente accolta, l'eccezione sull'inosservanza delle regole relative all'attribuzione deve essere sollevata tempestivamente e quindi riproposta nei motivi di impugnazione.

(2) Si evince che il giudizio effettuato dal collegio è fondamentale: ciò in quanto il legislatore ha previsto che il giudice dell'appello possa altresì pronunciarsi nel merito qualora ritenga che il reato dovesse essere attribuito alla competenza del giudice in composizione monocratica.

(3) L'articolo in esame è stato introdotto dall'art. 170 del d.lgs. del 19 febbraio 1998, n. 51, relativo alle norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado.

Massime giurisprudenziali (5)

1Cass. pen. n. 19900/2023

2Cass. pen. n. 31592/2020

3Cass. pen. n. 8141/2019

4Cass. pen. n. 30772/2013

5Cass. pen. n. 18607/2010