Articolo 33 septies Codice di Procedura Penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

Inosservanza dichiarata nel dibattimento di primo grado

Dispositivo

Note

(1) Originariamente il testo dell'articolo, disciplinato dall'art. 170, d.lgs. 51/1998, sottolineava l'errata attribuzione al tribunale in composizione collegiale anziché a quello in composizione monocratica; l'attuale formulazione invece, collega l'udienza preliminare al titolo di reato.

(2) È il caso della citazione diretta a giudizio: ove il giudice monocratico si rendesse conto che, in relazione al titolo di reato, è necessaria la competenza del giudice in composizione collegiale, dovrà necessariamente trasmettere gli atti al pubblico ministero affinché provveda ad effettuare i corretti adempimenti, per consentire all'imputato di usufruire delle garanzie proprie dell'udienza preliminare.

(3) Nel comma in esame, il legislatore ha voluto ovviare agli inconvenienti derivanti dall'errata individuazione della composizione del tribunale: pertanto ha effettuato un esplicito richiamo alla disposizione dell'art. 420 terc.p.p.: in tali casi la lettura dell'ordinanza che fissa una nuova udienza consentirà di evitare, anche per le parti assenti, la rinnovazione delle citazioni. Si legge infatti: «lettura dell'ordinanza che fissa la nuova udienza sostituisce la citazione e gli avvisi per tutti coloro che sono o devono considerarsi presenti».

(4) Questo articolo è stato sostituito dall'art. 47, comma 2, della l. 16 dicembre 1999, n. 479.

Massime giurisprudenziali (12)

1Cass. pen. n. 28456/2024

2Cass. pen. n. 4874/2020

3Cass. pen. n. 29569/2019

4Cass. pen. n. 55261/2018

5Cass. pen. n. 15828/2017

6Cass. pen. n. 7482/2017

7Cass. pen. n. 43193/2012

8Cass. pen. n. 4778/2012

9Cass. pen. n. 19512/2010

10Cass. pen. n. 34183/2006

11Cass. pen. n. 31758/2006

12Cass. pen. n. 5725/2003