Articolo 40 Codice di Procedura Penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

Competenza a decidere sulla ricusazione

Dispositivo

Note

(1) Tale comma è stato sostituito dall'art. 173 d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, a decorrere dal 2 giugno 1999. Il testo previgente recitava: «1. Sulla ricusazione del pretore decide il tribunale; su quella di un giudice del tribunale o della corte di assise o della corte di assise di appello decide la corte di appello; su quella di un giudice della corte di appello decide una sezione della corte stessa, diversa da quella a cui appartiene il giudice ricusato». Come già avvenuto per altri articoli, a seguito della soppressione della figura del pretore, sono intervenute delle modifiche che hanno interessato anche la norma in esame: vi è stata, infatti un'elisione al cenno della ricusazione del pretore.

Massime giurisprudenziali (6)

1Cass. pen. n. 19532/2018

2Cass. pen. n. 43786/2014

3Cass. pen. n. 30383/2006

4Cass. pen. n. 20288/2004

5Cass. pen. n. 3429/2003

6Cass. pen. n. 5658/2002