Articolo 41 Codice di Procedura Penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

Decisione sulla dichiarazione di ricusazione

Dispositivo

1. Quando la dichiarazione di ricusazione è stata proposta da chi non ne aveva il diritto [37] c.p.p.] o senza l'osservanza dei termini o delle forme previsti dall'articolo [38] ovvero quando i motivi addotti sono manifestamente infondati, la corte [o il tribunale] (1), senza ritardo, la dichiara inammissibile con ordinanza avverso la quale è proponibile ricorso per cassazione [606] c.p.p.]. La corte di cassazione decide in camera di consiglio a norma dell'articolo [611] (2).

2. Fuori dei casi di inammissibilità della dichiarazione di ricusazione, la corte [o il tribunale] (1) può disporre, con ordinanza, che il giudice sospenda temporaneamente ogni attività processuale o si limiti al compimento degli atti urgenti [467], [559], [392] c.p.p.].

3. Sul merito della ricusazione la corte [o il tribunale] (1) decide a norma dell'articolo [127], dopo aver assunto, se necessario, le opportune informazioni.

4. L'ordinanza pronunciata a norma dei commi precedenti è comunicata al giudice ricusato e al pubblico ministero ed è notificata alle parti private (3).

Note

(1) Le parole "il tribunale" inserite in parentesi sono state soppresse, con efficacia dal 19 luglio 1998, termine prorogato al e giugno 1999, dall'art. 174 d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 recante la normativa in materia dell'istituzione del giudice unico di primo grado.

(2) Con sentenza n. 156 del 8 aprile 1993, la corte costituzionale ha dichiarato “la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 41 c.p.p.p. del codice di procedura penale sollevata in riferimento agli artt. 3, 25, 97 e 112 della costituzione” nella parte in cui non consente al giudice ricusato di pronunciare la manifesta infondatezza della dichiarazione di ricusazione ove essa sia identica ad altre già dichiarate inammissibili dall'organo competente a provvedere su di esse.

(3) Originariamente l'articolo prevedeva che sulla istanza di ricusazione del pretore decidesse il tribunale, quale organo gerarchicamente superiore al predetto. Essendo venuta meno questa figura, al tribunale non spetta più effettuare valutazioni sulle istanze di ricusazione. Sulle richieste di ricusazione di un giudice del tribunale deciderà la Corte d'appello, mentre sulle istanze di ricusazione di un giudice appartenente ad un collegio dell'appello deciderà la Corte di Cassazione.

Massime giurisprudenziali (31)

1Cass. pen. n. 3102/2024

In tema di ricusazione, l'inammissibilità della richiesta deve essere dichiarata "de plano" senza sentire le parti interessate in camera di consiglio, previa fissazione di udienza ed avviso, in quanto l'art. 41, comma 1, cod. proc. pen., prescrive che il collegio provveda "senza ritardo" e non richiama le forme dell'art. 127 cod. proc. pen.(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 3102 del 4 dicembre 2024)

2Cass. pen. n. 18908/2023

In tema di ricusazione, l'avviso per l'udienza camerale, fissata ex art. 41, comma 3, cod. proc. pen., deve essere notificato al difensore del ricusante nel procedimento in cui è stata presentata l'istanza di ricusazione, anche nel caso in cui quest'ultima sia stata avanzata personalmente dall'imputato, atteso che, per principio generale, la nomina del difensore di fiducia è valida non solo per il procedimento principale, ma anche per quelli incidentali che ne siano derivati, ancorché di competenza di un ufficio giudiziario diverso, a meno che non risulti un'espressa volontà contraria.(Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 18908 del 2 marzo 2023)

3Cass. pen. n. 1353/2021

In tema di ricusazione, l'allegazione di documentazione contestualmente alla presentazione della domanda, cui è subordinata l'ammissibilità della stessa ai sensi dell'art. 41, comma 1, cod. proc. pen., non può essere surrogata dall'avvenuta presentazione della documentazione mancante da parte di altro soggetto, seppur nell'ambito della medesima vicenda processuale.(Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 1353 del 30 novembre 2021)

4Cass. pen. n. 37207/2020

L'ordinanza che decide sul merito della ricusazione ai sensi dell'art. 41, comma 3, c.p.p. provvede contestualmente a dichiarare, in caso di accoglimento della dichiarazione di ricusazione, se e in quale parte gli atti compiuti precedentemente dal giudice ricusato devono considerarsi efficaci; contro tale ordinanza è proponibile, anche in caso di omessa pronuncia sulla conservazione dell'efficacia degli atti, ricorso per cassazione nelle forme dell'art. 611 c.p.p.(Cassazione penale,Sez. Unite, sentenza n. 37207 del 16 luglio 2020)

5Cass. pen. n. 24087/2016

In tema di ricusazione, la legittimazione attiva alla proposizione del ricorso per cassazione contro l'ordinanza di rigetto spetta solamente alla parte che abbia proposto la relativa dichiarazione e non anche a chi sia intervenuto nel procedimento in camera di consiglio fissato ex art.41, comma terzo, cod.proc.pen., senza però aver proposto analoga dichiarazione, in quanto la partecipazione all'udienza della parte non ricusante, non comporta per quest'ultima l'attribuzione di un autonomo e indipendente titolo di legittimazione ad impugnare l'ordinanza di rigetto.(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 24087 del 9 giugno 2016)

6Cass. pen. n. 12987/2015

Gli effetti del provvedimento che accoglie la dichiarazione di ricusazione non sono sospesi in pendenza di ricorso per cassazione proposto contro di esso, in quanto alla regola generale dell'art. 588 cod. proc. pen. secondo cui, in pendenza di impugnazione, l'esecuzione del provvedimento impugnato è sospesa salvo che la legge disponga altrimenti, deroga la norma dell'art. 127, comma ottavo, stesso codice, richiamato dall'art. 41, comma terzo, secondo la quale il ricorso non sospende l'esecuzione dell'ordinanza, a meno che il giudice che l'ha emessa non decida diversamente con decreto motivato. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto legittima la decisione, adottata dal nuovo giudice designato, di rigettare la richiesta di sospensione del procedimento in pendenza del ricorso del P.M. avverso il provvedimento di accoglimento della dichiarazione di ricusazione del primo giudice).(Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 12987 del 26 marzo 2015)

7Cass. pen. n. 13595/2014

In tema di ricusazione, nel caso in cui la Corte di appello opti per l'adozione del procedimento "de plano" e cionondimeno acquisisca irritualmente il (non previsto) parere del P.G., tale parere, ai fini di una corretta instaurazione del contraddittorio, deve essere comunicato, a pena di nullità, al ricusante.(Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 13595 del 24 marzo 2014)

8Cass. pen. n. 26442/2003

Sulle dichiarazioni di ricusazione del giudice di pace deve decidere, ai sensi dell'art. 10, comma 2, del D.L.vo n. 274/2000, la corte di appello, la cui competenza al riguardo ha carattere funzionale, per cui è illegittimo che essa venga esercitata, in luogo della Corte medesima, dal suo presidente. (Mass. redaz.).(Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 26442 del 19 giugno 2003)

9Cass. pen. n. 26431/2003

È ammissibile il ricorso in cassazione avverso l'ordinanza del giudice sull'istanza di ricusazione del perito, non potendosi ritenere che il rinvio effettuato dall'art. 223, comma 5 c.p.p. all'osservanza nel caso di specie delle norme sulla ricusazione del giudice «in quanto applicabili», escluda la possibilità di ricorrere avverso la decisione sulla dichiarazione di ricusazione, espressamente prevista dall'art. 41 c.p.p.(Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 26431 del 19 giugno 2003)

10Cass. pen. n. 9678/2003

In tema di ricusazione, solo quando la dichiarazione ricusatoria risulti prima facie infondata, si giustifica la dichiarazione di inammissibilità con la procedura de plano e senza ritardo, occorrendo, in caso diverso, e cioè ove appaia un fumus boni juris che ne giustifichi il passaggio all'esame del merito, l'adozione della procedura prevista dall'art. 127 c.p.p.(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 9678 del 3 marzo 2003)

11Cass. pen. n. 36424/2002

In tema di ricusazione del giudice, permane l'interesse a proporre ricorso per cassazione avverso l'ordinanza della corte di appello, reiettiva della istanza di ricusazione, nonostante il Gup abbia già emesso il decreto di rinvio a giudizio in relazione al quale detta istanza era stata sollevata, in quanto, pur se l'istanza di ricusazione non ha effetto sospensivo del procedimento — che prosegue con il solo limite del divieto di pronunciare sentenza —, l'eventuale accoglimento dell'impugnazione, con rinvio a nuovo giudice, può determinare un esito diverso rispetto a quello configurato dal giudice ricusato.(Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 36424 del 31 ottobre 2002)

12Cass. pen. n. 31421/2002

La decisione emessa in violazione del divieto di partecipazione al giudizio del giudice ricusato sino a che l'istanza di ricusazione non sia stata dichiarata inammissibile o rigettata, è nulla solo nel caso in cui la dichiarazione di ricusazione sia accolta, mentre conserva piena validità tutte le volte che la ricusazione sia dichiarata inammissibile o sia rigettata. Il predetto divieto integra, infatti, un temporaneo difetto di potere giurisdizionale, limitato alla possibilità di pronunciare il provvedimento conclusivo e condizionato all'accoglimento o rigetto della dichiarazione di ricusazione, con la conseguenza che la valutazione di validità o meno della decisione irritualmente adottata avviene “secundun eventum”.(Cassazione penale,Sez. Unite, sentenza n. 31421 del 26 giugno 2002)

13Cass. pen. n. 7297/2002

In tema di ricusazione, l'avviso dell'udienza camerale, fissata a norma dell'art. 41, terzo comma, c.p.p., è dovuto al difensore di fiducia del ricusante, da lui nominato nel procedimento principale, atteso che, per principio generale, la nomina del difensore di fiducia è valida non solo per il procedimento principale nel quale sia intervenuta, ma anche per quelli incidentali che ne siano derivati, pur se di competenza di un ufficio giudiziario diverso, salvo che, in contrario, non risulti un'espressa manifestazione di volontà dell'interessato. (Nel caso di specie, l'avviso dell'udienza camerale era stato dato ai difensori di ufficio sul presupposto, giudicato erroneo dalla Suprema Corte, che nessun avviso era dovuto ai difensori che non fossero stati espressamente nominati per la procedura di ricusazione).–L'inammissibilità della dichiarazione di ricusazione per una delle cause previste dall'art. 41, primo comma, c.p.p., può essere pronunciata dalla corte di appello non solo d'ufficio, senza formalità di procedura (c.d. procedimento de plano), ma anche in esito all'udienza camerale appositamente disposta ai sensi dello stesso art. 41, terzo comma, e dell'art. 127 c.p.p.. Nondimeno, in tale ultima ipotesi, è pur sempre necessario che siano comunque rispettate le regole del contraddittorio mediante il previo avviso alle parti ed ai difensori, la cui omissione è sanzionata dall'art. 178, lett. c) c.p.p. (Nel caso di specie, disposta la procedura camerale, la corte d'appello rilevava che gli avvisi ai difensori degli imputati non erano stati effettuati, ma, re melius perpensa, riteneva che, in effetti, gli stessi non erano dovuti in quanto, stante la manifesta infondatezza dei motivi, la dichiarazione di inammissibilità della dichiarazione di ricusazione avrebbe potuto essere pronunciata sin dall'inizio senza dar corso alla procedura camerale, sicché ben poteva essere pronunciata “ora per allora” indipendentemente dalle formalità camerali).(Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 7297 del 25 febbraio 2002)

14Cass. pen. n. 5659/2002

Non può essere qualificata come abnorme, e non può quindi essere oggetto di immediato ed autonomo ricorso per cassazione, l'ordinanza con la quale il giudice ricusato rigetti una richiesta di rinvio del procedimento motivata dalla ritenuta esigenza di attendere il definitivo esito dell'impugnazione proposta avverso il provvedimento con il quale la dichiarazione di ricusazione era stata respinta o dichiarata inammissibile.(Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 5659 del 13 febbraio 2002)

15Cass. pen. n. 40511/2001

In pendenza di ricorso per cassazione avverso ordinanza di inammissibilità della dichiarazione di ricusazione di un giudice, pronunciata de plano ai sensi dell'art. 41, comma 1, c.p.p., deve ritenersi che sia inibito al giudice ricusato, ai sensi dell'art. 37, comma 2, c.p.p., pronunciare o concorrere a pronunciare sentenza, operando al riguardo, in difetto di espressa deroga, la regola generale dell'effettivo sospensivo dell'impugnazione, affermata nell'art. 588, comma 1, c.p.p.(Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 40511 del 14 novembre 2001)

16Cass. pen. n. 275/2000

La decisione emessa in violazione del divieto di partecipazione al giudizio del giudice ricusato sino a che l'istanza di ricusazione non sia stata dichiarata inammissibile o rigettata, è nulla solo nel caso in cui la dichiarazione di ricusazione sia accolta, mentre conserva piena validità tutte le volte che la ricusazione sia dichiarata inammissibile o sia rigettata. Il predetto divieto integra, infatti, un temporaneo difetto di potere giurisdizionale, limitato alla possibilità di pronunciare il provvedimento conclusivo e condizionato all'accoglimento o rigetto della dichiarazione di ricusazione, con la conseguenza che la valutazione di validità o meno della decisione irritualmente adottata avviene “secundun eventum”.(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 275 del 7 marzo 2000)

17Cass. pen. n. 5251/1999

Il ricorso per cassazione proponibile, per il richiamo contenuto nell'art. 41, comma 3, c.p.p., all'art. 127 stesso codice, anche contro l'ordinanza che decide sul merito della ricusazione, va trattato, in difetto di specifica disciplina, nelle forme previste dall'art. 611, comma 1, c.p.p., e quindi in camera di consiglio, senza intervento di difensori.(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 5251 del 8 novembre 1999)

18Cass. pen. n. 7082/1998

Qualora, sia pure irritualmente, venga annullata senza rinvio l'ordinanza reiettiva di una dichiarazione di ricusazione e, nel frattempo, il giudice ricusato abbia pronunciato sentenza, detto annullamento, operando necessariamente con efficacia ex tunc (giacché, altrimenti, esso rimarrebbe del tutto senza effetto, con conseguente frustrazione dell'obiettivo legittimamente perseguito dalla parte ricusante), comporta che la detta sentenza debba essere considerata, ora per allora, come pronunciata in assenza della ordinanza decisoria (in senso negativo) sulla ricusazione e, quindi, in violazione del disposto di cui all'art. 37, comma 2, c.p.p.; violazione, quest'ultima, da inquadrarsi fra quelle sanzionate da nullità assoluta ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett. a) e 179 c.p.p.(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 7082 del 12 giugno 1998)

19Cass. pen. n. 1280/1998

Nel procedimento camerale per la decisione sulla dichiarazione di ricusazione, atto che ha natura personalissima che la parte deve presentare direttamente o a mezzo procuratore speciale, legittimata a partecipare è solo la parte che ha proposto la dichiarazione di ricusazione, restandone estranee le altre parti private. (Fattispecie in cui è stato escluso che, oltre all'imputato ricusante, dovessero partecipare all'udienza camerale anche le parti civili).(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 1280 del 8 maggio 1998)

20Cass. pen. n. 706/1997

In tema di decisione sulla richiesta di ricusazione, quando risulti chiaro (indipendentemente dall'uso nel dispositivo dell'ordinanza del termine «rigetto» o «inammissibilità»), che l'ordinanza è stata ritenuta manifestamente infondata, il provvedimento può essere adottato de plano e non è necessario ricorrere alla procedura camerale. La situazione non muta quando preliminarmente alla decisione sull'ammissibilità, sia stata posta una questione di legittimità costituzionale ritenuta anch'essa manifestamente infondata. Infatti il procedimento incidentale in cui si inserisce l'eccezione viene a rappresentare un momento del procedimento principale - che nel caso di specie è quello della ricusazione del giudice - del quale segue necessariamente le forme.(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 706 del 15 maggio 1997)

21Cass. pen. n. 5407/1996

Il provvedimento che dichiara inammissibile la dichiarazione di ricusazione, ai sensi dell'art. 41, comma primo, c.p.p., va emesso de plano e non con l'osservanza delle forme di cui all'art. 127 c.p.p., richiamate soltanto nel comma terzo del citato art. 41, con riferimento alla decisione sul merito della ricusazione.(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 5407 del 27 novembre 1996)

22Cass. pen. n. 5293/1996

L'accoglimento del ricorso per cassazione avverso un provvedimento di rigetto di dichiarazione di ricusazione comporta l'inefficacia di tutti gli atti del giudizio al quale la ricusazione si riferisce, ivi compresa l'eventuale sentenza che sia stata emessa dal giudice ricusato.(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 5293 del 6 novembre 1996)

23Cass. pen. n. 4345/1996

In tema di ricusazione, gli avvisi alle parti sono dovuti nell'ipotesi di decisione ex art. 41, comma 3, c.p.p., per la quale la legge espressamente prevede che si proceda con le forme di cui all'art. 127, stesso codice, ma non allorquando la pronuncia su detta istanza sia di inammissibilità per manifesta infondatezza ai sensi del comma 1 del citato art. 41. E invero, poiché in tale ipotesi la legge impone che la decisione avvenga «senza ritardo» e non prevede che siano osservate le forme di cui all'art. 127, ne discende che il giudice deve pronunciare l'inammissibilità dell'istanza di ricusazione senza preventivamente avvisare le parti della fissazione della camera di consiglio o raccogliere le conclusioni del P.M.(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 4345 del 6 agosto 1996)

24Cass. pen. n. 4125/1996

Il ricorso per cassazione avverso un provvedimento che abbia ritenuto manifestamente infondata la dichiarazione di ricusazione, deve essere deciso in camera di consiglio a norma dell'art. 611 c.p.p., anche se la pronuncia impugnata sia stata adottata con erronea applicazione del rito di cui all'art. 127 c.p.p.(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 4125 del 15 febbraio 1996)

25Cass. pen. n. 2675/1994

La norma di cui all'art. 41, comma 3, c.p.p. prevede che la corte o il tribunale che decidono sulla dichiarazione di ricusazione debbano, se necessario, assumere le opportune informazioni, questo implica che il provvedimento di rigetto della richiesta di informazione presentato dalla parte istante debba essere adeguatamente motivato. Inoltre l'art. 38, n. 3, c.p.p., che richiede che la dichiarazione di ricusazione, contenente l'indicazione dei motivi e delle prove, sia depositata insieme ai documenti non preclude la presentazione della dichiarazione. (Nel caso di specie la Corte ha ritenuto che la indicazione sufficientemente circostanziata della presentazione di una denuncia penale nei confronti del magistrato ricusato da parte dell'istante consente al tribunale e alla corte di chiedere le opportune informazioni senza implicare indagini a largo raggio incompatibili con la natura della procedura di ricusazione).(Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 2675 del 14 luglio 1994)

26Cass. pen. n. 1619/1994

Ai sensi del disposto del primo comma dell'art. 41 c.p.p., il giudice che ritenga di dover dichiarare l'inammissibilità della dichiarazione di ricusazione per essere i motivi addotti palesemente infondati, può provvedervi senza ritardo e, dunque, senza l'osservanza delle formalità del contraddittorio prescritte dall'art. 127 stesso codice che sono, invece, espressamente richiamate dal terzo comma del succitato art. 41, relativo all'esame del merito della dichiarazione non manifestamente infondata. (Sulla scorta del principio di cui in massima la Cassazione ha ritenuto infondato il motivo di ricorso con il quale si lamentava che il giudice di merito avesse proceduto alla declaratoria di inammissibilità della dichiarazione di ricusazione senza dare avviso al difensore).(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 1619 del 25 maggio 1994)

27Cass. pen. n. 45/1994

L'istanza di ricusazione, come espressamente la legge prevede, deve essere decisa con le forme di cui all'art. 127 c.p.p. soltanto nel caso che debba essere adottata una decisione sul merito (art. 41 terzo comma c.p.p.), mentre, nell'ipotesi di mera declaratoria di inammissibilità della medesima, la decisione è adottata con le forme di cui all'art. 125 quarto comma c.p.p. (deliberazione in camera di consiglio senza la presenza delle parti) giusto il disposto del primo comma dell'art. 41 c.p.p. Ne consegue che, anche nel caso in cui la dichiarazione di inammissibilità vada pronunciata previa delibazione di eccezione di legittimità costituzionale sull'applicabilità delle norme relative, la forma della procedura da adottarsi rimane sempre quella prevista per la suddetta declaratoria di inammissibilità; e ciò in quanto il procedimento incidentale, quale è quello della sollevata questione di legittimità costituzionale, inerisce al procedimento principale — che, nell'ipotesi in considerazione è quello di ricusazione del giudice — del quale non può che seguire le forme per la sua stessa natura di procedimento meramente eventuale.(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 45 del 29 marzo 1994)

28Cass. pen. n. 2814/1993

In materia di ricusazione del giudice, deve essere seguita la procedura prevista dall'art. 127 c.p.p. solo quando la dichiarazione di ricusazione sia assistita da un fumus boni iuris che ne giustifichi il passaggio all'esame del merito, non quando sia ritenuta prima facie infondata, sì da poter essere dichiarata inammissibile con la procedura de plano e cioè «senza ritardo», come recita l'art. 41, primo comma c.p.p.(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 2814 del 27 ottobre 1993)

29Cass. pen. n. 1140/1993

Il magistrato che sia stato oggetto di istanza di ricusazione non è legittimato a impugnare i provvedimenti del giudice della ricusazione emessi a norma degli artt. 41, secondo e terzo comma, e 39 c.p.p., essendo principio fondamentale dell'ordinamento processuale che il giudice non può essere nello stesso tempo parte, né divenire controinteressato rispetto alle istanze delle parti private, siccome portatore di esigenze personali, da far valere in sede del procedimento incidentale e, conseguentemente, in sede di gravame.(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 1140 del 16 giugno 1993)

30Cass. pen. n. 3862/1992

La ricusazione è atto personalissimo della parte, dovendo questa proporla direttamente e per mezzo di procuratore speciale. Ne consegue che solo la parte che abbia proposto (entro i termini stabiliti a pena di decadenza), la dichiarazione di ricusazione è legittimata a partecipare al conseguente procedimento incidentale, al quale restano invece estranee le altre parti private. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha escluso la nullità della decisione adottata dalla corte d'appello, ai sensi dell'art. 41 comma terzo c.p.p., senza che fosse stato dato avviso a soggetto coimputato di quello che aveva proposto la dichiarazione di ricusazione).(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 3862 del 4 dicembre 1992)

31Cass. pen. n. 3844/1992

La sospensione del dibattimento a seguito della presentazione di istanza di ricusazione comporta la sospensione dei termini di custodia cautelare.(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 3844 del 10 gennaio 1992)