Articolo 44 Codice di Procedura Penale
(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)
Sanzioni in caso di inammissibilità o di rigetto della dichiarazione di ricusazione
Dispositivo
1. Con l'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la dichiarazione di ricusazione [41], la parte privata che l'ha proposta può essere condannata al pagamento a favore della cassa delle ammende di una somma da euro 258 a euro 1.549, senza pregiudizio di ogni azione civile o penale (1).
Note
(1) Le modifiche apportate dal codice del 1989 hanno fatto sì che la condanna a pena pecuniaria sia divenuta facoltativa; pertanto è il giudice che decide sull'istanza di ricusazione a dover valutare singolarmente se comminare una pena pecuniaria a seguito del rigetto dell'istanza di ricusazione.
Massime giurisprudenziali (9)
1Cass. pen. n. 41213/2015
In tema di ricusazione, l'applicazione della sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità o rigetto dell'istanza, siccome consegue ad una valutazione largamente discrezionale del giudice, richiede una motivazione che offra sufficiente giustificazione della determinazione sanzionatoria.(Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 41213 del 15 settembre 2015)
2Cass. pen. n. 21926/2010
L'applicazione di una sanzione pecuniaria da parte del giudice della ricusazione è conseguente a una valutazione largamente discrezionale, senza costrizione di parametri riferiti alla pretestuosità o alla manifesta infondatezza della dichiarazione di ricusazione, ed è accompagnata da breve cenno motivazionale che fornisce sufficiente giustificazione della determinazione sanzionatoria (nel suo richiamo al contenuto del provvedimento e delle ragioni esposte per la reiezione dell'istanza). (Dichiara inammissibile, App. Lecce, 13/05/2009).(Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 21926 del 6 maggio 2010)
3Cass. pen. n. 26809/2006
In materia di ricusazione, la condanna alla sanzione pecuniaria in caso di dichiarazione di inammissibilità o di rigetto della dichiarazione di ricusazione è prevista soltanto a carico della parte privata in senso sostanziale e non anche di chi, in virtù di procura speciale, si sia limitato a presentare la dichiarazione, per conto e in vece di quella. (Annulla senza rinvio, App. Roma, 24 marzo 2005).(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 26809 del 10 luglio 2006)
4Cass. pen. n. 19017/2006
La sanzione pecuniaria prevista dall'art. 44 cod. proc. pen., per il caso in cui la dichiarazione di ricusazione sia dichiarata inammissibile o rigettata può colpire soltanto la parte e non anche il difensore, anche quando quest'ultimo abbia agito in difetto di specifico mandato, potendo in tal caso la parte soltanto rivalersi nei confronti del difensore secondo le regole generali. (Annulla in parte senza rinvio, App. Firenze, 26 Aprile 2005).(Cassazione penale, Sez. VI-1, sentenza n. 19017 del 11 aprile 2006)
5Cass. pen. n. 47811/2003
In tema di ricusazione, il provvedimento discrezionale con il quale, in applicazione dell'art. 44 c.p.p., il giudice condanna la parte ricusante al pagamento di una somma alla cassa delle ammende è sufficientemente motivato quando le sue ragioni siano desumibili dalle circostanze illustrate per giustificare il rigetto o la dichiarazione di inammissibilità della ricusazione stessa (nel caso di specie la corte ha giudicato rilevanti le considerazioni svolte dal giudice di merito sull'entità del ritardo intercorso tra la cognizione del fatto posto a base della ricusazione e la presentazione della relativa dichiarazione da parte dell'imputato).(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 47811 del 18 novembre 2003)
6Cass. pen. n. 3954/1994
La applicazione di una sanzione pecuniaria da parte del giudice della ricusazione, prevista dall'art. 44 c.p.p., è conseguente ad una valutazione largamente discrezionale, senza costrizione di parametri riferiti alla pretestuosità o alla manifesta infondatezza della dichiarazione di ricusazione; tale discrezionalità, che comunque non fa venir meno l'obbligo della motivazione, può tuttavia trovare sufficiente giustificazione dal contesto dello stesso provvedimento e dalle ragioni esposte per la reiezione della ricusazione.(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 3954 del 22 gennaio 1994)
7Cass. pen. n. 2814/1993
Ai fini della irrogazione della sanzione pecuniaria per l'ipotesi di decisione di inammissibilità (o di rigetto) della dichiarazione di ricusazione, con la locuzione «parte privata che l'ha proposta» il legislatore ha inteso riferirsi alla parte in senso sostanziale e cioè alla parte privata che sia fornita della legitimatio ad causam e non anche a chi ne abbia la rappresentanza o il potere di agire in sostituzione e vece.(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 2814 del 27 ottobre 1993)
8Cass. pen. n. 1140/1993
Nel giudizio di cassazione avverso provvedimento in tema di ricusazione del giudice, è discrezionale la condanna del ricorrente alle spese, anche in caso di declaratoria di inammissibilità, stante la particolare natura del procedimento di ricusazione che è previsto nell'interesse della giustizia. (Nella specie, il ricorso era stato proposto dal magistrato — oggetto dell'istanza di ricusazione e successivamente da essa astenutosi — avverso il provvedimento di rigetto della richiesta, da lui avanzata al giudice della ricusazione, di revoca dell'ordinanza di ammissibilità della stessa).(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 1140 del 16 giugno 1993)
9Cass. pen. n. 982/1992
L'art. 44 del vigente codice di procedura penale, a differenza dell'art. 71 del codice abrogato, afferma la possibilità, ma non l'automaticità, della condanna di chi abbia proposto una dichiarazione di ricusazione rigettata o dichiarata inammissibile al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende. Conseguentemente, in conformità con i principi generali, anche la pronuncia di una tale condanna deve essere, a pena di nullità, sorretta da adeguata motivazione.(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 982 del 4 luglio 1992)