Articolo 79 Codice di Procedura Penale
(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)
Termine per la costituzione di parte civile
Dispositivo
1. La costituzione di parte civile può avvenire per l'udienza preliminare, prima che siano ultimati gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti, o, quando manca l'udienza preliminare, fino a che non siano compiuti gli adempimenti previsti dall'articolo [484] o dall'articolo [554], comma 2.
2. I termini previsti dal comma 1 sono stabiliti a pena di decadenza [173] c.p.p.].
3. Quando la costituzione di parte civile è consentita fino a che non siano compiuti gli adempimenti previsti dall'articolo [484], se la stessa avviene dopo la scadenza del termine previsto dall'articolo [468] comma 1, la parte civile non può avvalersi della facoltà di presentare le liste dei testimoni, periti [220] c.p.p. ss.] o consulenti tecnici [225], [233], [359], [360] c.p.p.] (1) (2).
***DIFFERENZE RISPETTO ALLA FORMULAZIONE PREVIGENTE***(inverdele modifiche e in "[omissis]"le parti della norma non toccate dalla riforma)1. La costituzione di parte civile può avvenire per l’udienza preliminare, prima che siano ultimati gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti, o, quando manca l’udienza preliminare,fino a che non siano compiuti gli adempimenti previsti dall’articolo 484 o dall’articolo 554-bis, comma 2.2.I termini previsti dal comma 1 sono stabiliti a pena di decadenza.3.Quando la costituzione di parte civile è consentita fino a che non siano compiuti gli adempimenti previsti dall’articolo 484, se la stessaavviene dopo la scadenza del termine previsto dall’articolo 468 comma 1, la parte civile non può avvalersi della facoltà di presentare le liste dei testimoni, periti o consulenti tecnici.__________________
Note
(1) I commi 1, 2 e 3 sono stati modificati ex art. 5, co. 1, lett. c) del D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 (c.d. "Riforma Cartabia").
(2) Ai sensi dell'art. 85-bis del D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 (c.d. "Riforma Cartabia"), nei procedimenti nei quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto (il 30-12-2022), sono già stati ultimati gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti nell'udienza preliminare, continuano ad applicarsi le disposizioni dell'art. 79 c.p.p. nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del presente decreto.
Massime giurisprudenziali (13)
1Cass. pen. n. 46036/2018
E' legittima e tempestiva la costituzione di parte civile avvenuta nell'udienza successiva a quella cd. di "mero smistamento", all'esito della quale il procedimento è stato semplicemente rinviato dinanzi al giudice designato per la trattazione del giudizio, poiché, in tal caso, gli adempimenti in ordine alla regolare costituzione delle parti non devono considerarsi ancora conclusi, né sono state compiute le formalità di apertura del dibattimento.(Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 46036 del 11 ottobre 2018)
2Cass. pen. n. 12608/2015
È tardiva la costituzione di parte civile che intervenga nel corso dell'udienza preliminare dopo la conclusione della fase di costituzione delle parti, la pronuncia della ordinanza che dispone il giudizio abbreviato e l'inizio della discussione.(Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 12608 del 25 marzo 2015)
3Cass. pen. n. 38982/2013
È inammissibile la costituzione di parte civile che sia avvenuta successivamente al compimento degli adempimenti per la verifica della regolare costituzione delle parti, pur se siano ancora proponibili le questioni previste dall'art. 491 cod. proc. pen., le quali, invece, la presuppongono. (Fattispecie in cui è stata ritenuta l'inammissibilità della costituzione di parte civile effettuata dopo la dichiarazione di contumacia dell'imputato e prima dell'apertura del dibattimento).(Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 38982 del 20 settembre 2013)
4Cass. pen. n. 23617/2013
Non è abnorme il provvedimento con cui il G.i.p. consente la costituzione di parte civile all'udienza fissata per decidere sull'opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione, trattandosi di atto che, pur eccentrico rispetto alla fase processuale in cui é adottato, può essere modificato nelle fasi processuali ulteriori, finendo per non produrre alcun effetto pregiudizievole per le altre parti processuali.(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 23617 del 30 maggio 2013)
5Cass. pen. n. 3205/2013
È legittima la costituzione di parte civile avvenuta in sede di udienza di rinvio - disposto dal giudice per sanare l'irritualità della notifica all'imputato - prima del compimento delle formalità di apertura del dibattimento.(Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 3205 del 22 gennaio 2013)
6Cass. pen. n. 22512/2011
Non è ammessa la costituzione di parte civile nell'udienza fissata per la richiesta di applicazione della pena, presentata a seguito della emissione del decreto di giudizio immediato a norma dell'art. 456, comma secondo, c.p.p., ed è pertanto illegittima la condanna dell'imputato al pagamento delle spese sostenute dal danneggiato dal reato la cui costituzione sia stata ammessa dal giudice nonostante tale divieto.(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 22512 del 7 giugno 2011)
7Cass. pen. n. 4243/2008
La costituzione di parte civile, avvenuta tempestivamente, è valida ed efficace anche se effettuata davanti al giudice incompetente. (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto rituale la rinnovazione della costituzione di parte civile davanti al giudice territorialmente competente).(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 4243 del 28 gennaio 2008)
8Cass. pen. n. 7802/2002
Nell'udienza prevista per la applicazione della pena nel corso delle indagini preliminari, non è consentita la costituzione di parte civile.(Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 7802 del 27 febbraio 2002)
9Cass. pen. n. 8880/1998
La costituzione di parte civile è sempre possibile ed è legittimamente compiuta fino a quando non sia avvenuto l'inizio del dibattimento. Nel caso in cui alla prima udienza sia eseguito il controllo della costituzione delle parti ed il giudice, dopo avere dichiarato la contumacia dell'imputato, rinvii il dibattimento per dare modo di sanare la nullità derivante dalla omessa citazione della parte offesa, alla successiva udienza è legittima la costituzione della parte civile, qualora avvenga prima dell'inizio del dibattimento.(Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 8880 del 31 luglio 1998)
10Cass. pen. n. 5974/1997
La parte civile non preventivamente individuabile alla quale, per tale ragione, non è stato notificato il decreto di citazione, può richiedere l'acquisizione delle prove nei termini previsti dall'art. 493 comma 3 c.p.p. poiché la costituzione al dibattimento in tempo non più utile per la presentazione della lista testi nei termini previsti dall'art. 468 comma 1 c.p.p. non priva la parte civile del diritto, concesso a tutte le parti, di avvalersi, ove ne ricorrano i presupposti, dell'eccezione prevista dal citato art. 493 comma 3 c.p.p. che sicuramente prevale sulla regola stabilita dall'art. 79 comma 3 c.p.p. secondo la quale la parte civile che si sia costituita tempestivamente, ma dopo il termine previsto dall'art. 468 comma 1 c.p.p., non può valersi della facoltà di presentare le liste dei testimoni, periti o consulenti tecnici.(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 5974 del 19 giugno 1997)
11Cass. pen. n. 390/1997
In caso di rinvio dell'udienza prima dell'apertura del dibattimento, la parte civile conserva la facoltà di presentare la lista testi fino a sette giorni prima della data fissata per la nuova udienza. Infatti la costituzione di parte civile effettuata nel giorno fissato per l'udienza poi rinviata non comporta la decadenza prevista dall'art. 79 comma 3 c.p.p. (fattispecie relativa a giudizio avanti al pretore).(Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 390 del 24 gennaio 1997)
12Cass. pen. n. 9301/1996
Qualora la persona offesa si costituisca parte civile nella prima udienza dibattimentale e il difensore dell'imputato sollevi questione concernente tale costituzione, ove il giudice, al termine della discussione sull'eccezione proposta, rilevi una qualche irregolarità nella costituzione di parte civile ed emetta un'ordinanza con la quale, senza dichiarare l'apertura del dibattimento, rinvii ad altra udienza per consentire alla parte civile di regolarizzare la sua posizione, è legittima l'eliminazione dell'irregolarità prima della successiva udienza o nella nuova udienza anteriormente alla dichiarazione di apertura del dibattimento. È da escludere, pertanto, che in tale ipotesi la costituzione di parte civile sia avvenuta oltre il termine di decadenza di cui al combinato disposto degli artt. 79 e 484 c.p.p., che va individuato nella dichiarazione con la quale si dà inizio al dibattimento. (Nella fattispecie, l'imputato aveva tempestivamente eccepito che la parte civile si era personalmente costituita nella prima udienza rilasciando la procura di cui all'art. 100, comma primo, c.p.p. ad un difensore che nello stesso processo aveva assistito e rappresentato l'imputato. Il Pretore, rilevata l'incompatibilità, aveva rinviato ad altra udienza per consentire alla parte civile di costituirsi con altro difensore).(Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 9301 del 26 ottobre 1996)
13Cass. pen. n. 1767/1993
L'espressione «la costituzione di parte civile può avvenire per l'udienza preliminare» dettata dall'art. 79 c.p.p. relativamente al termine di costituzione, non significa che il danneggiato debba necessariamente attendere l'udienza preliminare per effettuare la costituzione di parte civile. Essa designa, invece, il termine finale entro il quale deve avvenire la costituzione di parte civile a pena di decadenza, mentre nessuna sanzione processuale è prevista per il mancato rispetto del termine iniziale.(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 1767 del 23 febbraio 1993)