Articolo 80 Codice di Procedura Penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

Richiesta di esclusione della parte civile

Dispositivo

Note

(1) La costituzione di parte civile può essere presentata fino all'apertura del dibattimento a seguito della quale inizierà il contraddittorio: per tale ragione è necessario conoscere in anticipo chi parteciperà al contraddittorio.

(2) Le ordinanze che dispongono l'ammissione o il respingimento della costituzione di parte civile non sono impugnabili. L'imputato potrà tuttavia contestare il risarcimento del danno preteso dalla parte civile poiché l'ammissione della costituzione non equivale a riconoscimento del risarcimento del danno (art. 88 c.p.p.).

(3) Fondamentale, per la costituzione della parte civile e il perdurare di essa nei vari gradi di giudizio è l'esistenza di un interesse concreto ed attuale per proporre una domanda così come previsto dall'art. 100 c.p.p.Conseguentemente, se nel corso del procedimento la parte civile viene risarcita del danno subito, non ha più interesse nel processo e dunque il giudice, su richiesta dell'imputato o anche d'ufficio, dovrà escluderla, non incidendo a tal riguardo l'esito del giudizio.

Massime giurisprudenziali (12)

1Cass. pen. n. 29227/2025

2Cass. pen. n. 15768/2020

3Cass. pen. n. 21898/2017

4Cass. pen. n. 2329/2015

5Cass. pen. n. 17108/2011

6Cass. pen. n. 6225/2010

7Cass. pen. n. 33634/2004

8Cass. pen. n. 30045/2003

9Cass. pen. n. 11925/2003

10Cass. pen. n. 8991/2003

11Cass. pen. n. 7726/2002

12Cass. pen. n. 12/1999