Articolo 81 Codice di Procedura Penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

Esclusione di ufficio della parte civile

Dispositivo

Note

(1) Il nostro codice prevede il principio della tassatività delle impugnazioni ex art. 568 c.p.p.; in tale articolo non sono incluse le ordinanza che ammettono o escludono la parte civile: si evince dunque che tali ordinanza non sono impugnabili. Non vi è inoltre nessuna ulteriore disposizione di legge che ne consente l'impugnabilità, neppure in via autonoma rispetto alla sentenza.

Massime giurisprudenziali (10)

1Cass. pen. n. 34843/2025

2Cass. pen. n. 10079/2025

3Cass. pen. n. 44247/2013

4Cass. pen. n. 10653/2011

5Cass. pen. n. 8942/2011

6Cass. pen. n. 14575/2005

7Cass. pen. n. 11925/2003

8Cass. pen. n. 4803/1996

9Cass. pen. n. 2215/1993

10Cass. pen. n. 9708/1992