Articolo 87 Codice di Procedura Penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

Esclusione di ufficio del responsabile civile

Dispositivo

1. Fino a che non sia dichiarato aperto il dibattimento di primo grado, il giudice, qualora accerti che non esistono i requisiti per la citazione o per l'intervento del responsabile civile, ne dispone l'esclusione di ufficio, con ordinanza (1).

2. Il giudice provvede a norma del comma 1 anche quando la richiesta di esclusione è stata rigettata nella udienza preliminare [416] c.p.p.].

3. L'esclusione è disposta senza ritardo, anche di ufficio, quando il giudice accoglie la richiesta di giudizio abbreviato [440] c.p.p.].

Note

(1) La presenza di un'ulteriore parte incide necessariamente sull'andamento del contraddittorio e pertanto l'estromissione del responsabile deve avvenire con ordinanza non impugnabile entro la dichiarazione di apertura del dibattimento.

Massime giurisprudenziali (2)

1Cass. pen. n. 5860/2012

La disposta celebrazione del rito abbreviato comporta l'automatica esclusione da esso del responsabile civile pur laddove il giudice non abbia provveduto alla estromissione di questi, sicché l'eventuale mancata prospettazione della relativa eccezione, non preclusa neppure dalla avvenuta partecipazione attiva al procedimento, non equivale ad acquiescenza dello stesso responsabile civile.(Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 5860 del 15 febbraio 2012)

2Cass. pen. n. 37370/2011

L'estromissione del responsabile civile nel giudizio abbreviato consegue direttamente all'accoglimento della richiesta di instaurazione del rito alternativo anche in assenza di un apposito provvedimento del giudice che la dichiari.(Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 37370 del 17 ottobre 2011)