Articolo 384 bis Codice di Procedura Penale
(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)
Allontanamento d'urgenza dalla casa familiare
Dispositivo
(1)1. Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria hanno facoltà di disporre, previa autorizzazione del pubblico ministero, scritta, oppure resa oralmente e confermata per iscritto, o per via telematica, l'allontanamento urgente dalla casa familiare con il divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa, nei confronti di chi è colto in flagranza dei delitti di cui all'articolo [282], comma 6, ove sussistano fondati motivi per ritenere che le condotte criminose possano essere reiterate ponendo in grave ed attuale pericolo la vita o l'integrità fisica o psichica della persona offesa (2). La polizia giudiziaria provvede senza ritardo all'adempimento degli obblighi di informazione previsti dall'articolo 11 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, e successive modificazioni.
2. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui agli articoli [385] e seguenti del presente titolo. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo [381], comma 3. Della dichiarazione orale di querela si dà atto nel verbale delle operazioni di allontanamento.
2-bis. Fermo restando quanto disposto dall'articolo [384], anche fuori dei casi di flagranza, il pubblico ministero dispone, con decreto motivato, l'allontanamento urgente dalla casa familiare, con il divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa, nei confronti della persona gravemente indiziata di taluno dei delitti di cui agli articoli [387], [572], [582], limitatamente alle ipotesi procedibili d'ufficio o comunque aggravate ai sensi degli articoli [576], primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e [577], primo comma, numero 1, e secondo comma, e [612] del codice penale o di altro delitto, consumato o tentato, commesso con minaccia o violenza alla persona per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a tre anni, ove sussistano fondati motivi per ritenere che le condotte criminose possano essere reiterate ponendo in grave e attuale pericolo la vita o l'integrità fisica della persona offesa e non sia possibile, per la situazione di urgenza, attendere il provvedimento del giudice (3).
2-ter. Entro quarantotto ore dall'esecuzione del decreto di cui al comma 2-bis, il pubblico ministero richiede la convalida al giudice per le indagini preliminari competente in relazione al luogo nel quale il provvedimento di allontanamento d'urgenza è stato eseguito (3).
2-quater. Il giudice fissa l'udienza di convalida al più presto e comunque entro le quarantotto ore successive, dandone avviso senza ritardo al pubblico ministero e al difensore (3).
2-quinquies. Il provvedimento di allontanamento d'urgenza diviene inefficace se il pubblico ministero non osserva le prescrizioni del comma 2-ter (3).
2-sexies. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli [385] e seguenti del presente titolo (3).
Note
(1) Tale articolo è stato introdotto dall’art. 2, comma 1, lett. d), del D.L. 14 agosto 2013, n. 93 convertito nella l. 15 ottobre 2013, n. 119.
(2) Si ricordi che tra i presupposti che legittimano l’adozione della misura, oltre al pericolo per la vita e l’integrità fisica della vittima del reato, è stato poi inserito anche quello per l’integrità psichica della medesima.
(3) I commi 2-bis, 2-ter, 2-quater, 2-quinquies e 2-sexies sono stati introdotti dall'art. 11, comma 1 della L. 24 novembre 2023, n. 168.
Massime giurisprudenziali (3)
1Cass. pen. n. 22524/2019
In tema di convalida della misura dell'allontanamento urgente dalla casa familiare, disposto ai sensi dell'art. 384-bis cod. proc. pen., l'indagato che si renda irreperibile, ponendosi nella condizione di non essere raggiunto dalla notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza di convalida, rende impossibile l'assunzione dell'interrogatorio di garanzia, in tal modo determinando una causa di forza maggiore impeditiva a fronte della quale il giudice ha il dovere di procedere comunque alla convalida, ove ne ricorrano i presupposti di legge. (Annulla senza rinvio, GIP TRIBUNALE TREVISO, 23/07/2018).(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 22524 del 16 gennaio 2019)
2Cass. pen. n. 30114/2018
L'annullamento da parte della Corte di Cassazione dell'ordinanza di diniego di convalida del provvedimento di allontanamento in via di urgenza dalla casa familiare ex art. 384-bis cod. proc. pen., va disposto con la formula "senza rinvio perchè l'allontanamento è stato effettuato legittimamente", in quanto trattasi di situazione nella quale appare superfluo lo svolgimento di un giudizio rescissorio con riferimento ad una fase ormai esauritasi, e nella quale il giudice di merito dovrebbe limitarsi a statuire formalmente sulla correttezza della iniziativa a suo tempo assunta dalla polizia giudiziaria.(Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 30114 del 4 luglio 2018)
3Cass. pen. n. 49482/2015
L'annullamento da parte della Corte di Cassazione dell'ordinanza di diniego di convalida del provvedimento di allontanamento in via d'urgenza dalla casa familiare ex art. 384 bis cod. proc. pen., va disposto con la formula "senza rinvio perchè l'allontanamento è stato effettuato legittimamente", in quanto trattasi di situazione nella quale appare superfluo lo svolgimento di un giudizio rescissorio con riferimento ad una fase ormai esauritasi, e nella quale il giudice di merito dovrebbe limitarsi a statuire formalmente sulla correttezza della iniziativa a suo tempo assunta dalla polizia giudiziaria.(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 49482 del 15 dicembre 2015)