Articolo 90 quater Codice di Procedura Penale
(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)
Condizione di particolare vulnerabilità
Dispositivo
- Agli effetti delle disposizioni del presente codice, la condizione di particolare vulnerabilità della persona offesa è desunta, oltre che dall'età e dallo stato di infermità o di deficienza psichica, dal tipo di reato, dalle modalità e circostanze del fatto per cui si procede. Per la valutazione della condizione si tiene conto se il fatto risulta commesso con violenza alla persona o con odio razziale, se è riconducibile ad ambiti di criminalità organizzata o di terrorismo, anche internazionale, o di tratta degli esseri umani, se si caratterizza per finalità di discriminazione, e se la persona offesa è affettivamente, psicologicamente o economicamente dipendente dall'autore del reato (1).
Note
(1) Articolo inserito dall’art. 1, comma 1, D.Lgs. 15 dicembre 2015, n. 212.
Massime giurisprudenziali (1)
1Cass. pen. n. 29821/2023
In tema di prova testimoniale, la verifica della sussistenza della condizione di particolare vulnerabilità della persona offesa dal reato si risolve, alla stregua dei parametri indicati dall'art. 90-quater cod. proc. pen., in un accertamento in concreto, che postula l'indicazione delle ragioni per le quali il giudice ritenga integrata tale condizione o, se accertata da terzi, la riconosca motivatamente e che si sottrae al sindacato di legittimità se adeguatamente argomentato e privo del vizio di manifesta illogicità. (Annulla con rinvio, Corte Appello Torino, 13/09/2022)(Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 29821 del 5 aprile 2023)