Articolo 91 Codice di Procedura Penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

Diritti e facoltà degli enti e delle associazioni rappresentativi di interessi lesi dal reato

Dispositivo

Note

(1) Per poter intervenire, oltre al previo consenso della persona offesa, tali enti devono possedere i seguenti requisiti: finalità di tutela degli interessi lesi dal reato; rappresentatività di tali interessi in forza di legge, statale o anche regionale, e non già di mero atto amministrativo; preesistenza di tale rappresentatività rispetto al fatto-reato; assenza di scopo di lucro.

(2) È opportuno richiamare quanto previsto dall'art. 36, c. 2, della l. 5 febbraio 1992, n. 104, che recita «per i procedimenti penali per i reati di cui al comma 1 [cioè reati di cui agli artt.527 e628 c.p., nonché per delitti non colposi contro la persona, di cui al titolo XII del libro II del c.p., e per i reati di cui alla legge 20-2-1958, n. 75, qualora l'offeso sia una persona handicappata, n.d.r.] è ammessa la costituzione di parte civile del difensore civico, nonché dell'associazione alla quale risulti iscritta la persona handicappata o un suo familiare».

(3) Il comma 1 è stato modificato dall'art. 3, comma 1, lettera e) della L. 2 dicembre 2025, n. 181.

Massime giurisprudenziali (14)

1Cass. pen. n. 39243/2024

2Cass. pen. n. 28071/2017

3Cass. pen. n. 43494/2016

4Cass. pen. n. 51080/2014

5Cass. pen. n. 29700/2011

6Cass. pen. n. 7015/2010

7Cass. pen. n. 34220/2010

8Cass. pen. n. 14828/2010

9Cass. pen. n. 13989/2004

10Cass. pen. n. 43238/2002

11Cass. pen. n. 9837/1996

12Cass. pen. n. 3886/1996

13Cass. pen. n. 2603/1991

14Cass. pen. n. 59/1990