Articolo 93 Codice di Procedura Penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

Intervento degli enti o delle associazioni

Dispositivo

1. Per l'esercizio dei diritti e delle facoltà previsti dall'articolo [91] l'ente o l'associazione presenta all'autorità procedente un atto di intervento che contiene a pena di inammissibilità:

2. Unitamente all'atto di intervento sono presentate la dichiarazione di consenso della persona offesa e la procura al difensore se questa è stata conferita nelle forme previste dall'articolo [100] comma 1.

3. Se è presentato fuori udienza, l'atto di intervento deve essere notificato alle parti e produce effetto dal giorno dell'ultima notificazione [78] c.p.p.].

4. L'intervento produce i suoi effetti in ogni stato e grado del procedimento [76], [84] c.p.p.].

Massime giurisprudenziali (2)

1Cass. pen. n. 30327/2002

Il giudice di appello, che su gravame del solo pubblico ministero condanni l'imputato assolto nel giudizio di primo grado, deve provvedere anche sulla domanda della parte civile che non abbia impugnato la decisione assolutoria.(Cassazione penale,Sez. Unite, sentenza n. 30327 del 11 settembre 2002)

2Cass. pen. n. 10496/1996

Similmente a quanto disposto per la parte civile (art. 76, comma secondo, cod. proc. pen.), per gli enti, e le associazioni rappresentative di interessi lesi dal reato (art. 91 stesso codice), una volta avvenuto nel procedimento il loro intervento, esso produce i suoi effetti in ogni stato e grado (art. 93 comma quarto). Trattasi del cosiddetto principio di "immanenza" della costituzione, secondo cui la parte ha diritto di stare nel processo senza alcuna necessità di rimuovere la costituzione in relazione alle singole fasi o ai singoli gradi di esso. (Nella specie è stata respinta la opposizione alla partecipazione alla discussione dell'Associazione Italia Nostra perché non presente in appello).(Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 10496 del 1 ottobre 1996)