Articolo 94 Codice di Procedura Penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

Termine per l'intervento

Dispositivo

1. Gli enti e le associazioni rappresentativi di interessi lesi dal reato possono intervenire nel procedimento fino a che non siano compiuti gli adempimenti previsti dall'articolo [484].