Articolo 105 Codice di Procedura Penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

Abbandono e rifiuto della difesa

Dispositivo

Note

(1) L'abbandono della difesa, inteso come assenza in grado di determinare un'effettiva diminuzione o privazione del diritto di difesa della parte assistita, è configurabile sia nell'ambito della difesa d'ufficio che in quello della difesa di fiducia.

(2) Il presente comma è stato così sostituito ex art. 15, della l. 13 febbraio 2001, n. 45, in aderenza all'inserimento del nuovo comma 4-bis dell' art. 106.

(3) Nel caso di abbandono della difesa delle altre parti del processo, queste, eccetto la persona offesa, se non provvedono ad una nuova nomina perdono la possibilità di essere parte attiva del processo, dal momento che possono stare in giudizio solo con il ministero di un difensore ex artt.100, comma primo, e101, comma secondo.

Massime giurisprudenziali (2)

1Cass. pen. n. 16583/2019

2Cass. pen. n. 10757/2017