Articolo 105 Codice di Procedura Penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

Abbandono e rifiuto della difesa

Dispositivo

1. Il consiglio dell'ordine forense ha competenza esclusiva per le sanzioni disciplinari relative all'abbandono della difesa o al rifiuto della difesa di ufficio [97] (1).

2. Il procedimento disciplinare è autonomo rispetto al procedimento penale in cui è avvenuto l'abbandono o il rifiuto.

3. Nei casi di abbandono o di rifiuto motivati da violazione dei diritti della difesa, quando il consiglio dell'ordine li ritiene comunque giustificati, la sanzione non è applicata, anche se la violazione dei diritti della difesa è esclusa dal giudice.

4. L'autorità giudiziaria riferisce al consiglio dell'ordine i casi di abbandono della difesa, di rifiuto della difesa di ufficio o, nell'ambito del procedimento, i casi di violazione da parte del difensore dei doveri di lealtà e di probità nonché del divieto di cui all'articolo [106], comma 4-bis (2).

5. L'abbandono della difesa delle parti private diverse dall'imputato [74] ss.], della persona offesa [90]-[95], degli enti e delle associazioni previsti dall'articolo [91] non impedisce in alcun caso l'immediata continuazione del procedimento e non interrompe l'udienza (3).

Note

(1) L'abbandono della difesa, inteso come assenza in grado di determinare un'effettiva diminuzione o privazione del diritto di difesa della parte assistita, è configurabile sia nell'ambito della difesa d'ufficio che in quello della difesa di fiducia.

(2) Il presente comma è stato così sostituito ex art. 15, della l. 13 febbraio 2001, n. 45, in aderenza all'inserimento del nuovo comma 4-bis dell' art. 106.

(3) Nel caso di abbandono della difesa delle altre parti del processo, queste, eccetto la persona offesa, se non provvedono ad una nuova nomina perdono la possibilità di essere parte attiva del processo, dal momento che possono stare in giudizio solo con il ministero di un difensore ex artt.100, comma primo, e101, comma secondo.

Massime giurisprudenziali (1)

1Cass. pen. n. 10757/2017

Non è sufficiente a integrare l'incompatibilità del difensore la diversità di posizioni giuridiche o di linee di difesa tra più imputati, ma occorre che la versione difensiva di uno di essi sia assolutamente inconciliabile con la versione fornita dagli altri assistiti, così da determinare un contrasto radicale e insuperabile, tale da rendere impossibile, per il difensore, sostenere tesi logicamente inconciliabili tra loro.(Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 10757 del 6 marzo 2017)