Articolo 106 Codice di Procedura Penale
(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)
Incompatibilità della difesa di più imputati nello stesso procedimento
Dispositivo
1. Salva la disposizione del comma 4 bis la difesa di più imputati può essere assunta da un difensore comune, purché le diverse posizioni non siano tra loro incompatibili (1).
2. L'autorità giudiziaria, se rileva una situazione di incompatibilità, la indica e ne espone i motivi, fissando un termine per rimuoverla.
3. Qualora l'incompatibilità non sia rimossa, il giudice la dichiara con ordinanza provvedendo alle necessarie sostituzioni a norma dell'articolo [97] (2).
4. Se l'incompatibilità è rilevata nel corso delle indagini preliminari, il giudice, su richiesta del pubblico ministero o di taluna delle parti private e sentite le parti interessate, provvede a norma del comma 3.
4-bis. Non può essere assunta da uno stesso difensore la difesa di più imputati che abbiano reso dichiarazioni concernenti la responsabilità di altro imputato nel medesimo procedimento o in procedimento connesso ai sensi dell'articolo [12] o collegato ai sensi dell'articolo [371], comma 2, lettera b). Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dei commi 2, 3 e 4 (3).
Note
(1) Mancando una nozione di incompatibilità fornita dal legislatore, la giurisprudenza si è orientata verso la considerazione che si tratti di un'inconciliabilità di fondo tra le posizioni degli imputati, quindi non una semplice diversità, quanto l'interesse a sostenere tesi pregiudizievoli alla controparte.
(2) In mancanza di attivazione da parte degli interessati il giudice provvede con ordinanza a dichiarare l'incompatibilità e successivamente a disporre la sostituzione del difensore incompatibile con altro di ufficio.
(3) Tale comma è stato aggiuntoex art. 16, della l. 13 febbraio 2001, n. 45 al fine di non sacrificare il diritto di difesa del soggetto accusato, che potrebbe risultare pregiudicato dall'esistenza di una figura che congiunga fonti di prova tra loro convergenti.
Massime giurisprudenziali (8)
1Cass. pen. n. 39449/2018
L'incompatibilità che a norma dell'art. 106, comma 1, cod. proc. pen., vieta l'affidamento della difesa di più imputati a un unico difensore, è causa di nullità della decisione soltanto se il contrasto di interessi tra coimputati è effettivo, concreto ed attuale, nel senso, cioè, che sussiste un conflitto che rende impossibile la proposizione di tesi difensive tra loro logicamente conciliabili, implica una posizione processuale che rende concretamente inefficiente e improduttiva la comune difesa ed è riscontrabile in relazione a specifici atti del procedimento.(Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 39449 del 3 settembre 2018)
2Cass. pen. n. 10757/2017
Non è sufficiente a integrare l'incompatibilità del difensore la diversità di posizioni giuridiche o di linee di difesa tra più imputati, ma occorre che la versione difensiva di uno di essi sia assolutamente inconciliabile con la versione fornita dagli altri assistiti, così da determinare un contrasto radicale e insuperabile, tale da rendere impossibile, per il difensore, sostenere tesi logicamente inconciliabili tra loro.(Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 10757 del 6 marzo 2017)
3Cass. pen. n. 10887/2013
L'inosservanza del disposto di cui all'art. 106, comma quarto bis, cod. proc. pen., secondo cui non può essere assunta da uno stesso difensore la difesa di più imputati che abbiano reso dichiarazioni concernenti la responsabilità di altro imputato nel medesimo procedimento ovvero in procedimento connesso o probatoriamente collegato, non costituisce causa di nullità o di inutilizzabilità di dette dichiarazioni, comportando essa - oltre la eventuale responsabilità disciplinare del difensore - soltanto la necessità, da parte del giudice, di una verifica particolarmente incisiva relativamente alla loro attendibilità.(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 10887 del 7 marzo 2013)
4Cass. pen. n. 47079/2008
L'inosservanza del disposto di cui all'art. 106, comma 4 bis, c.p.p., secondo cui non pur essere assunta da uno stesso difensore la difesa di più imputati che abbiano reso dichiarazioni concernenti la responsabilità di altro imputato nel medesimo procedimento, ovvero in procedimento connesso o probatoriamente collegato, non costituisce causa di nullità o di inutilizzabilità di dette dichiarazioni, comportando essa soltanto la necessità, da parte del giudice, di una verifica particolarmente incisiva relativamente alla loro attendibilità.(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 47079 del 18 dicembre 2008)
5Cass. pen. n. 21834/2007
La violazione del divieto di assunzione, in capo ad uno stesso difensore, della difesa di più imputati che abbiano reso dichiarazioni concernenti la responsabilità di altro imputato nel medesimo procedimento o in procedimento connesso o collegato, non costituisce, ferma restando l'eventuale responsabilità disciplinare, causa di nullità né di inutilizzabilità probatoria delle medesime dichiarazioni.(Cassazione penale,Sez. Unite, sentenza n. 21834 del 5 giugno 2007)
6Cass. pen. n. 2166/1999
Va esclusa la rilevanza della incompatibilità della difesa di più imputati nello stesso procedimento, emersa nel corso di un interrogatorio reso in sede di convalida dell'arresto, in considerazione della brevità dei termini stabiliti per l'espletamento delle formalità finalizzate alla convalida.(Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 2166 del 4 agosto 1999)
7Cass. pen. n. 1472/1999
In tema di incompatibilità del difensore, malgrado che il giudice, dopo aver rilevato la incompatibilità, non abbia provveduto a indicarla, esponendone i motivi e a fissare un termine per rimuoverla, avendo invece sostituito direttamente il difensore incompatibile con uno di ufficio, non sussiste violazione dell'art. 178, comma primo, lett. c), c.p.p., ove in concreto nessun pregiudizio alla difesa dell'imputato sia derivato dalla inosservanza della procedura prevista dall'art. 106 c.p.p. (Fattispecie in cui l'imputato, subito dopo la sostituzione del precedente difensore con quello di ufficio, ne aveva nominato altro di fiducia, che aveva regolarmente preso parte all'attività processuale).(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 1472 del 4 febbraio 1999)
8Cass. pen. n. 658/1997
Per aversi incompatibilità del difensore, in relazione all'assunzione da parte sua della difesa di più imputati nello stesso procedimento, occorre che sussista una situazione di interdipendenza di posizioni processuali per la quale un imputato abbia interesse a sostenere una tesi che risulti di pregiudizio per altro imputato. Ne consegue che non versa in situazione di incompatibilità il difensore che assista un imputato di detenzione di sostanza stupefacente cedutagli da altro soggetto, pure assistito dal medesimo difensore, il quale, pur dichiarando di avere effettuato la cessione, aveva precisato trattarsi in realtà di una truffa in danno del cessionario, risolvendosi tale dichiarazione in un elemento favorevole all'altro imputato, già gravato da evidenti prove di colpevolezza emergenti da numerose intercettazioni telefoniche e ambientali nonché dalle dichiarazioni accusatorie di un terzo imputato.(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 658 del 29 gennaio 1997)