Articolo 106 Codice di Procedura Penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

Incompatibilità della difesa di più imputati nello stesso procedimento

Dispositivo

Note

(1) Mancando una nozione di incompatibilità fornita dal legislatore, la giurisprudenza si è orientata verso la considerazione che si tratti di un'inconciliabilità di fondo tra le posizioni degli imputati, quindi non una semplice diversità, quanto l'interesse a sostenere tesi pregiudizievoli alla controparte.

(2) In mancanza di attivazione da parte degli interessati il giudice provvede con ordinanza a dichiarare l'incompatibilità e successivamente a disporre la sostituzione del difensore incompatibile con altro di ufficio.

(3) Tale comma è stato aggiuntoex art. 16, della l. 13 febbraio 2001, n. 45 al fine di non sacrificare il diritto di difesa del soggetto accusato, che potrebbe risultare pregiudicato dall'esistenza di una figura che congiunga fonti di prova tra loro convergenti.

Massime giurisprudenziali (9)

1Cass. pen. n. 27827/2025

2Cass. pen. n. 39449/2018

3Cass. pen. n. 10757/2017

4Cass. pen. n. 10887/2013

5Cass. pen. n. 47079/2008

6Cass. pen. n. 21834/2007

7Cass. pen. n. 2166/1999

8Cass. pen. n. 1472/1999

9Cass. pen. n. 658/1997