Articolo 293 Codice di Procedura Penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

Adempimenti esecutivi

Dispositivo

Note

(1) L'ordinanza che dispone la misura cautelare è immediatamente trasmessa, in duplice copia, a cura della cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento, all'organo che deve provvedere all'esecuzione ovvero, nel corso delle indagini preliminari, al pubblico ministero che ne ha fatto richiesta, il quale ne cura l'esecuzione ex art. 92 disp. att. del presente codice.

(2) Il primo comma è stato così sostituito dall'art. 1, del d.lgs. 1° luglio 2014, n. 101, con decorrenza dal 16 agosto 2014. In precedenza prevedeva: "1. Salvo quanto previsto dall'articolo 156, l'ufficiale o l'agente incaricato di eseguire l'ordinanza che ha disposto la custodia cautelare consegna all'imputato copia del provvedimento e lo avverte della facoltà di nominare un difensore di fiducia; informa immediatamente il difensore di fiducia eventualmente nominato ovvero quello di ufficio designato a norma dell'articolo 97 e redige verbale di tutte le operazioni compiute. Il verbale è immediatamente trasmesso al giudice che ha emesso l'ordinanza e al pubblico ministero.".

(3) Tale comma è stato inserito dall'art. 1, del d.lgs. 1° luglio 2014, n. 101, con decorrenza dal 16 agosto 2014.

(4) La Corte Cost., con sent. 24 giugno 1997, n. 192 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di tale comma nella parte in cui non prevede la facoltà per il difensore di estrarre copia, insieme all'ordinanza che ha disposto la misura cautelare, della richiesta del pubblico ministero e degli atti presentati con la stessa.

(5) Comma da ultimo modificato dall'art. 3, D.Lgs. 29/12/2017, n. 216 con decorrenza dal 26/01/2018 ed applicazione alle operazioni di intercettazione relative a provvedimenti autorizzativi emessi dopo il 31 marzo 2019.Il D.Lgs. 29 dicembre 2017, n. 216, come modificato dalla L. 30 dicembre 2018, n. 145, ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 4, 5 e 7 si applicano alle operazioni di intercettazione relative a provvedimenti autorizzativi emessi dopo il 31 luglio 2019".

(6) Tale comma è stato modificato dall’art. 2, comma 1, lettera i) del D. L. 30 dicembre 2019, n. 161, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2020, n. 7.Il D.L. 30 dicembre 2019, n. 161, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2020, n. 7, ha disposto (con l'art. 2, comma 8) che "Le disposizioni del presente articolo si applicano ai procedimenti penali iscritti successivamente al 30 aprile 2020".

(7) Il D.L. 30 dicembre 2019, n. 161, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2020, n. 7, come modificato dal D.L. 30 aprile 2020, n. 28, ha disposto (con l'art. 2, comma 8) che "Le disposizioni del presente articolo si applicano ai procedimenti penali iscritti successivamente al 31 agosto 2020, ad eccezione delle disposizioni di cui al comma 6 che sono di immediata applicazione".Il D. Lgs. 29 dicembre 2017, n. 216, come modificato dal D.L. 30 aprile 2020, n. 28 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 4, 5 e 7 si applicano ai procedimenti penali iscritti dopo il 31 agosto 2020".

(8) Il comma 4-bis è stato inserito dall'art. 15 bis, comma 2, lettera b) del D.L. 4 ottobre 2018 n. 113, convertito con modificazioni dalla L. 1 dicembre 2018, n. 132 .

(9) Lettera inserita dall'art. 13, co. 1, lett. a) del D.Lgs 10 ottobre 2022 n. 150 (c.d. "Riforma Cartabia").L'art. 92, co. 2-bis del D.Lgs 10 ottobre 2022 n. 150 ha precisato che la modifica si applica nei procedimenti penali e nella fase dell'esecuzione della pena dal 30 giugno 2023 (ossia, una volta che siano decorsi sei mesi dalla data dell'entrata in vigore del presente decreto, il 30 dicembre 2022).

(10) La lettera f) del comma 1 è stata modificata dall'art. 3, comma 1, lettera a) del D.L. 16 settembre 2024, n. 131, convertito con modificazioni dalla L. 14 novembre 2024, n. 166.

(11) Comma inserito dall'art. 15, comma 4 del D.L. 11 aprile 2025, n. 48, conv. in L. 9 giugno 2025, n. 80.

Massime giurisprudenziali (29)

1Cass. pen. n. 26045/2018

2Cass. pen. n. 13309/2018

3Cass. pen. n. 55848/2017

4Cass. pen. n. 32746/2014

5Cass. pen. n. 7521/2013

6Cass. pen. n. 4356/2012

7Cass. pen. n. 2712/2012

8Cass. pen. n. 4683/2010

9Cass. pen. n. 49538/2009

10Cass. pen. n. 26798/2005

11Cass. pen. n. 31509/2004

12Cass. pen. n. 21013/2004

13Cass. pen. n. 1361/2004

14Cass. pen. n. 6760/2003

15Cass. pen. n. 20994/2001

16Cass. pen. n. 3978/2000

17Cass. pen. n. 5046/2000

18Cass. pen. n. 4003/1999

19Cass. pen. n. 5153/1998

20Cass. pen. n. 423/1997

21Cass. pen. n. 976/1997

22Cass. pen. n. 3899/1996

23Cass. pen. n. 1450/1996

24Cass. pen. n. 4467/1995

25Cass. pen. n. 3583/1994

26Cass. pen. n. 2556/1994

27Cass. pen. n. 1886/1994

28Cass. pen. n. 353/1993

29Cass. pen. n. 3000/1992