Articolo 295 Codice di Procedura Penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

Verbale di vane ricerche

Dispositivo

Note

(1) Trattasi di presupposto necessario, tuttavia non sufficiente, per l'emanazione del decreto di latitanza.

(2) Comma modificato dall'art. 3, D. Lgs. 29/12/2017, n. 216 con decorrenza dal 26/01/2018 ed applicazione alle operazioni di intercettazione relative a provvedimenti autorizzativi emessi dopo il 31 marzo 2019.Il D. Lgs. 29 dicembre 2017, n. 216, come modificato dalla L. 30 dicembre 2018, n. 145, ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 4, 5 e 7 si applicano alle operazioni di intercettazione relative a provvedimenti autorizzativi emessi dopo il 31 luglio 2019".

(3) Tale comma è stato modificato dall’art. 2, comma 1, lettera l) del D. L. 30 dicembre 2019, n. 161, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2020, n. 7.Il D.L. 30 dicembre 2019, n. 161, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2020, n. 7, ha disposto (con l'art. 2, comma 8) che "Le disposizioni del presente articolo si applicano ai procedimenti penali iscritti successivamente al 30 aprile 2020".

(4) Il D. Lgs. 29 dicembre 2017, n. 216, come modificato dal D.L. 30 aprile 2020, n. 28 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 4, 5 e 7 si applicano ai procedimenti penali iscritti dopo il 31 agosto 2020".Il D.L. 30 dicembre 2019, n. 161, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2020, n. 7, come modificato dal D.L. 30 aprile 2020, n. 28, ha disposto (con l'art. 2, comma 8) che "Le disposizioni del presente articolo si applicano ai procedimenti penali iscritti successivamente al 31 agosto 2020, ad eccezione delle disposizioni di cui al comma 6 che sono di immediata applicazione".

(5) Tale comma è stato introdotto dall'art. 3.bis, del D.L. 8 giugno 1992 n. 306 e poi modificato dall' art. 6, del D.L. 18 ottobre 2001, n. 374. In precedenza prevedeva:"3 bis. Fermo quanto disposto nel comma 3 del presente articolo e nel comma 5 dell'art. 103 il giudice o il pubblico ministero può disporre l'intercettazione di comunicazioni tra presenti quando si tratta di agevolare le ricerche di un latitante in relazione a uno dei delitti previsti dall'articolo 51, comma 3-bis."

(6) L'ultimo comma è stato aggiunto dall’art. 1, della l. 14 febbraio 2006, n. 56.

(7) Comma modificato dall'art. 13, co. 1, lett. d) del D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 (c.d. "Riforma Cartabia").

Massime giurisprudenziali (12)

1Cass. pen. n. 18822/2014

2Cass. pen. n. 6679/2012

3Cass. pen. n. 5932/2012

4Cass. pen. n. 15410/2010

5Cass. pen. n. 25511/2007

6Cass. pen. n. 663/2000

7Cass. pen. n. 4888/1999

8Cass. pen. n. 565/1999

9Cass. pen. n. 3209/1998

10Cass. pen. n. 7098/1997

11Cass. pen. n. 426/1995

12Cass. pen. n. 2978/1992