Articolo 319 Codice di Procedura Penale
(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)
Offerta di cauzione
Dispositivo
1. Se l'imputato o il responsabile civile offre cauzione idonea a garantire i crediti indicati nell'articolo [316], il giudice dispone con decreto che non si faccia luogo al sequestro conservativo e stabilisce le modalità con cui la cauzione deve essere prestata (1).
2. Se l'offerta è proposta con la richiesta di riesame [318], il giudice revoca il sequestro conservativo quando ritiene la cauzione proporzionata al valore delle cose sequestrate (2).
3. Il sequestro è altresì revocato dal giudice se l'imputato o il responsabile civile offre, in qualunque stato e grado del processo di merito, cauzione idonea.
Note
(1) La proposta di offerta è inoltrata dal difensore di fiducia del soggetto imputato nel procedimento penale specificato.
(2) In tal caso ne discende la liberazione dai vincoli dei beni assoggettati.
Massime giurisprudenziali (2)
1Cass. pen. n. 45929/2005
L'ordinamento processuale non prevede la revoca del sequestro conservativo per il venire meno dei presupposti genetici, ma soltanto in presenza di idonea cauzione. (Rigetta, App. Firenze, 27 Maggio 2004).(Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 45929 del 4 ottobre 2005)
2Cass. pen. n. 27964/2001
L'intervenuta revoca di un sequestro conservativo, conseguita all'imposizione di una cauzione, non fa venir meno l'interesse all'impugnazione avverso il provvedimento applicativo della suindicata misura cautelare reale, atteso che l'eventuale accoglimento del gravame non potrebbe non avere influenza anche sulla legittimità del permanere della cauzione versata.(Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 27964 del 11 luglio 2001)