Articolo 320 Codice di Procedura Penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

Esecuzione sui beni sequestrati

Dispositivo

Note

(1) Comma modificato dall'art. 4, L. 11/01/2018, n. 4 con decorrenza dal 16/02/2018.

(2) Non viene meno il carattere privilegiato dei crediti tutelati attraverso il sequestro, salva restando in ogni caso nell'ambito della fase esecutiva la priorità attribuita ai crediti della parte civile rispetto a quelli dello Stato.

(3) Comma modificato dall'art. 14, co. 1, lett. a) del D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 (c.d. "Riforma Cartabia"). Sono state soppresse le parole "diventa irrevocabile la sentenza di condanna al pagamento di una pena pecuniaria ovvero quando".

(4) Comma modificato dall'art. 14, co. 1, lett. a) del D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 (c.d. "Riforma Cartabia"). Sono state soppresse le parole "le pene pecuniarie".

Massime giurisprudenziali (8)

1Cass. pen. n. 10057/2010

2Cass. pen. n. 10983/2008

3Cass. pen. n. 42698/2008

4Cass. pen. n. 25950/2008

5Cass. pen. n. 22468/2007

6Cass. pen. n. 5101/2005

7Cass. pen. n. 37579/2001

8Cass. pen. n. 5406/1995